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Ordinanza 123/2000 ECLI:IT:COST:2000:123 Generato dall'IA

Ordinanza 123/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 123/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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precedenza, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen; Ordinanza 123/2000 · Corte costituzionale: precedenza, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia

Parole chiave

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punibilità azione intesa alla dichiarazione di responsabilità immunità giurisdizionale statale responsabilità penale risposta alla petizione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.;
art. 34 cod. proc. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999

dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel

procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 420 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di

Tropea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che in

precedenza, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia

emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a

decreto penale, anche se tale decreto è stato pronunciato da altro

giudice;

che il rimettente osserva che, seppure il decreto di

citazione a giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale

possa essere considerato un atto obbligato, sussiste sempre l'obbligo

del giudicante di verificare la sussistenza di una delle cause di non

punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.;

che quindi il giudice, con l'emissione del decreto di

citazione a giudizio, avendo implicitamente ritenuto non sussistente

alcuna causa di non punibilità, avrebbe compiuto una valutazione sul

merito dell'accusa, con conseguente pregiudizio per la sua

imparzialità;

che tale situazione si porrebbe, ad avviso del giudice a quo,

in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "che garantiscono

l'imparzialità ed indipendenza del giudice";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata perché,

nel caso in esame, "la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen.,

quand'anche presente, verrebbe comunque ad assumere i connotati

dell'accertamento "in negativo", non già della valutazione, seppur

sommaria, "in positivo" sulla responsabilità dell'imputato".

Considerato che l'attuale disciplina dell'art. 34 cod. proc.

pen. - come modificato dall'art. 171 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (che ha introdotto il comma 2-bis, la cui

efficacia, ai sensi dell'art. 247 dello stesso decreto, sostituito in

parte qua dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, decorre dal

2 giugno 1999, e quindi da un momento successivo all'ordinanza di

rimessione), e poi dall'art. 11 della legge 16 dicembre 1999, n. 479

(che ha introdotto il comma 2-ter) - prevede l'incompatibilità alla

funzione di giudizio del giudice che, nel medesimo procedimento, ha

esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità

sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vibo Valentia,

sezione distaccata di Tropea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola