Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 122/2000 ECLI:IT:COST:2000:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662),

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 122/2000 · Corte costituzionale: 23 dicembre 1996, n. 662),

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione amministrativa delegazione legislativa reato speciale sottrazione di un contributo perseguimento penale in via sostitutiva reati penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e

3, e 29, comma 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a

norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662),

promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1999 dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale

a carico di M. G., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di M. G. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che in un procedimento penale per il reato di cui

all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, il

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in sede

di udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

25, secondo comma, 53 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472 (artt. 3, commi 2 e 3, 29, comma 1, lett. a) e comma 2) "nella

parte in cui non prevede l'applicazione della sola disposizione

speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e

da una che prevede una sanzione amministrativa";

che il rimettente osserva che il fatto corrispondente alla

fattispecie in esame è stato configurato come violazione

amministrativa ad opera del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472;

che, trattandosi di condotta realizzata prima della entrata

in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, il fatto dovrebbe considerarsi

comunque penalmente rilevante in forza del principio di ultrattività

delle norme penali finanziarie, previsto dall'art. 20 della legge

7 gennaio 1929, n. 4;

che a tale conclusione, ad avviso del rimettente, si perviene

anche in quanto gli artt. 3, commi 2 e 3, e 29, comma 1, lett. a) e

comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non hanno dato attuazione al

principio di specialità tra disposizioni penali e disposizioni che

prevedono una sanzione amministrativa, contemplato nell'art. 3, comma

133, lettere a), e) ed r) della legge-delega 23 dicembre 1996,

n. 662;

che nel giudizio si è costituita l'imputata chiedendo, con

deduzioni presentate a norma dell'art. 25, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità

costituzionale del d.lgs. n. 472 del 1997 (in parte qua), nonché

dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, anche

perché la legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, recante la

depenalizzazione dei reati minori, prevede l'abolizione del principio

di ultrattività delle leggi penali finanziarie.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) ha abrogato l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che

prevedeva l'ultrattività delle leggi penali finanziarie;

che inoltre l'art. 25, comma 1, lett. d) del decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma

dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000, ha abrogato il titolo I

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e che l'art. 19,

comma 1, del medesimo decreto ha disposto che quando uno stesso fatto

è punito da una delle disposizioni del titolo II - nel cui ambito

sono state inserite le nuove fattispecie penali - e da una

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica solo

la disposizione speciale;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola