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Ordinanza 120/2000 ECLI:IT:COST:2000:120 Generato dall'IA

Ordinanza 120/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 120/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 120/2000 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998

Parole chiave

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autorizzazione ad agire ammende per infrazione procedurale modifica di un'autorizzazione permesso di promuovere un procedimento penale procedimento di controllo degli aiuti procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il
art. 3 Cost
che, a giudizio del rimettente, sarebbero violati l'art. 3
art. 24 Cost
imputazione, e l'art. 24 Cost., perché all'imputato sarebbe impedito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998

dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di S.M.,

iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di

un imputato tratto a giudizio per il reato previsto dall'art. 1 della

legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza

autorizzazione), il pretore di Monza ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente all'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai

sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso

contestato in dibattimento, "allorché esso non concerna un fatto che

risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio

dell'azione penale o l'imputato non abbia tempestivamente proposto la

richiesta in ordine alle originarie imputazioni";

che, al riguardo, il rimettente espone che, all'esito degli

accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il

pubblico ministero, modificando l'originaria imputazione, aveva

contestato il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990

(emissione di assegno senza provvista), in ordine al quale l'imputato

aveva formulato richiesta di applicazione della pena;

che, a giudizio del rimettente, sarebbero violati l'art. 3

Cost., per l'ingiustificato diverso trattamento riservato agli

imputati che nel corso del dibattimento si trovino a rispondere di

fatti e reati diversi da quelli di cui all'originario capo di

imputazione, e l'art. 24 Cost., perché all'imputato sarebbe impedito

di esercitare il diritto di difesa e, specificamente, di avvalersi

della facoltà di accedere al rito semplificato;

che il rimettente è consapevole che analoga questione di

legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata dalla Corte

costituzionale con ordinanza n. 213 del 1992, ma ritiene che i

successivi interventi della Corte in materia (vengono espressamente

richiamate le sentenze n. 98 del 1996 e n. 530 del 1995) rendano

necessario un nuovo scrutinio di costituzionalità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione proposta

inammissibile e comunque non fondata in base al rilievo che,

contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l'orientamento

espresso dalla Corte nell'ordinanza n. 213 del 1992 sarebbe stato

ribadito nella più recente sentenza n. 265 del 1994 e non

contraddetto dalle successive pronunce.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione la

fattispecie oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio a quo è

stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 29 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio), in attuazione degli

artt. 1 e 8 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per

la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario);

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Monza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola