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Ordinanza 119/2000 ECLI:IT:COST:2000:119 Generato dall'IA

Ordinanza 119/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 119/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 119/2000 · Corte costituzionale: 1, primo e terzo

Parole chiave

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infrazioni alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione privilegiata altri reati abbandono del procedimento per infrazione stradale violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo

comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette

ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed

ordinarie e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il

26 ottobre 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal

Tribunale di Nola e il 9 giugno 1999 dal Tribunale di Pistoia,

rispettivamente iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai

nn. 42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 2, 5 e 38, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente

identico del 26 ottobre 1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del

1998 e n. 477 del 1999) il Tribunale di Pistoia ha sollevato,

nell'ambito di procedimenti diversi, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22

gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera

circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata

dal Tribunale di Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o.

n. 42 del 1999);

che in tutte le ordinanze è denunciata l'irragionevolezza

del trattamento sanzionatorio e la disparità di trattamento

derivanti dal confronto tra la norma impugnata e altre fattispecie

delittuose, asseritamente di maggiore gravità, individuate dal

Tribunale di Pistoia nel delitto di violenza privata (art. 610 del

codice penale) e dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione

concernente il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento delle

riunioni o assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art.

24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);

che dalle ordinanze emerge che nei procedimenti a quibus gli

imputati erano stati tratti a giudizio per aver posto in essere

condotte idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine

di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il

reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata è stato

trasformato in illecito amministrativo dall'art. 17, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto

la sanzione penale nella sola ipotesi di deposito o abbandono di

congegni o altri oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato

art. 17);

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici

rimettenti affinché verifichino se la questione sia tuttora

rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Pistoia e al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola