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Ordinanza 103/2000 ECLI:IT:COST:2000:103 Generato dall'IA

Ordinanza 103/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 103/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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distinte delibere con cui il Consiglio del Collegio dei ragionieri di

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Ordinanza 103/2000 · Corte costituzionale: distinte delibere con cui il Consiglio del Collegio dei ragionieri di

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ordinanza di necessità incostituzionale canone radiotelevisivo diritto di diffondere censure di diritto costituzionale cancellazione dall'albo avvocati inosservanza di prescrizioni di servizio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo

comma, e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953,

n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale), promossi con ordinanze emesse il 4 novembre e il

16 dicembre 1998 dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti

commerciali sui ricorsi proposti da Palmisano Rocco e da Barbieri

Elio contro il Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti

commerciali della Provincia di Brindisi, iscritte ai nn. 902 del

registro ordinanze 1998 e n. 138 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 11,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti, promossi avverso le

distinte delibere con cui il Consiglio del Collegio dei ragionieri di

Brindisi ha disposto la radiazione di due iscritti dall'albo, senza

sentirli né invitarli a presentare memorie, il Consiglio nazionale

dei ragionieri e periti commerciali, con due ordinanze di identico

tenore emesse il 4 novembre ed il 16 dicembre 1998, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,

secondo comma, e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale), nella parte in cui prevedono la radiazione di diritto,

senza l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e

periti commerciali in alcune ipotesi di condanna penale, per

contrasto con l'art. 24, secondo comma, anche in riferimento agli

artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, dopo aver affermato la propria natura di

organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del

1953, sostiene che i citati artt. 38, ultimo comma, e 41, primo

alinea (che fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 38), si porrebbero

in contrasto con le norme costituzionali indicate, in quanto

consentono di irrogare sanzioni disciplinari senza ascoltare

l'interessato, violando il diritto di difesa (che deve trovare

attuazione anche nei procedimenti amministrativi giustiziali),

determinando un'irragionevole disparità di trattamento con gli altri

giudizi e procedimenti amministrativi e contrastando con il principio

del buon andamento dell'amministrazione;

che secondo il Consiglio nazionale la questione è rilevante,

in quanto i giudizi a quibus non possono prescindere

dall'applicazione delle norme impugnate, e non è manifestamente

infondata per i motivi suddetti;

che nei giudizi avanti la Corte costituzionale non si sono

costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Considerato che il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti

commerciali, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma,

e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,

nella parte in cui prevedono la radiazione di diritto, senza

l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e periti

commerciali in alcune ipotesi di condanna penale, per contrasto con

l'art. 24, secondo comma, anche in riferimento agli artt. 2, 3 e 97

della Costituzione;

che i due giudizi di legittimità costituzionale vanno

riuniti, vertendo sulla medesima questione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rimettente

è abilitato a sollevare questioni di legittimità costituzionale,

dovendo essere riconosciuta natura giurisdizionale ai Collegi e

Consigli nazionali degli Ordini professionali (v., per tutte,

l'ordinanza n. 387 del 1995);

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa

Corte, esaminando una questione del tutto analoga, con la sentenza

n. 2 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 38 del suddetto d.P.R. n. 1068 del 1953, nella parte in cui

prevede la radiazione di diritto dei ragionieri e periti commerciali

che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel

secondo comma dello stesso articolo;

che, essendo venuta meno la norma dalla quale derivava il

vizio denunciato dal rimettente, la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma,

e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),

sollevata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola