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Ordinanza 100/2000 ECLI:IT:COST:2000:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del

Regesto Legislator

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Ordinanza 100/2000 · Corte costituzionale: 6, comma 9, del

Parole chiave

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Stato regionale bilancio regionale giuoco e scommessa ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti bulgaria. Regioni sviluppo regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del

d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, avente per oggetto "Regolamento recante

norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e

fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,

nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78,

legge 23 dicembre 1996, n. 662", promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato il 30 luglio 1998, depositato in cancelleria il

6 agosto 1998 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto notificato il 30 luglio 1998 e depositato

il 6 agosto 1998, la Regione Siciliana ha proposto ricorso per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di

attuazione in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto

della Regione Siciliana in materia finanziaria), dell'art. 6, comma

9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il

riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei

giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per

il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge

23 dicembre 1996, n. 662), "nella parte in cui prevede che i relativi

proventi siano devoluti allo Stato";

che detto art. 6 del d.P.R. n. 169 del 1998, dopo avere

dettato una disciplina dell'accettazione delle scommesse sulle corse

di cavalli, commina, al comma 7, una sanzione amministrativa

pecuniaria a carico dei contravventori al divieto di accesso agli

ippodromi e alle agenzie ippiche che sia stato disposto, con

provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di

coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione

della predetta disciplina; e, al comma 8, una sanzione amministrativa

pecuniaria a carico del gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non

denunci immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse;

che il successivo comma 9 stabilisce che la competenza ad

irrogare le sanzioni pecuniarie di cui allo stesso articolo è

attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato;

che, secondo la ricorrente, detto comma 9 sarebbe

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che i

proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti allo Stato:

infatti, dall'art. 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, recante norme di

attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia

finanziaria, a cui tenore le entrate spettanti alla Regione

comprendono "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni

pecuniarie amministrative e penali", in combinato disposto con

l'art. 2 dello stesso decreto, che attribuisce alla Regione tutte le

entrate tributarie erariali, salvo alcune eccezioni, riscosse nel

territorio regionale, si evincerebbe che tutte le entrate derivanti

dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, da qualsiasi fonte

provengano, riscosse nell'ambito del territorio regionale, sarebbero

di pertinenza della Regione;

che infatti, ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe

necessario parallelismo fra la potestà di applicare le sanzioni e la

spettanza del relativo provento; e la devoluzione alla Regione dei

proventi derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative

troverebbe il suo fondamento non già in una correlazione fra la

sanzione e le materie di competenza regionale, bensì "nel principio

della territorialità della riscossione ai fini della determinazione

della spettanza delle entrate", come confermerebbe la espressa

attribuzione alla Regione del provento delle sanzioni penali, in

assenza di qualsiasi competenza penale della medesima;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, concludendo per la inammissibilità della questione, in

ragione della natura regolamentare dell'atto impugnato, e, in

subordine, per la infondatezza della medesima.

Considerato che la disposizione di cui la ricorrente chiede la

dichiarazione di illegittimità costituzionale è contenuta in un

atto, il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per

il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei

giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per

il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge

23 dicembre 1996, n. 662), avente natura di regolamento, come è

fatto palese sia dalla denominazione, sia dalle premesse del decreto,

adottato con il procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sia infine dal tenore dell'art. 3, comma 78,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla cui base esso è stato

emanato, disposizione quest'ultima che attribuisce al Governo la

potestà di provvedere al riordino della materia dei giochi e delle

scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli

aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al

riparto dei relativi proventi, mediante "regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

che pertanto il decreto censurato non è atto con forza di

legge, come tale suscettibile di essere impugnato ai sensi

dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87: onde la

questione proposta si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile

1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della

disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle

scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei

proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre

1996, n. 662), sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto

speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione

in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola