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Ordinanza 98/1999 ECLI:IT:COST:1999:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5,

Regesto Legislator

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Ordinanza 98/1999 · Corte costituzionale: 6, commi 2 e 5,

Parole chiave

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questioni processuali revisione processuale principio d'ufficio e principio inquisitorio sviamento della giustizia osservanza delle norme procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1

e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5,

della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del

codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),

promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal Tribunale di

Pinerolo nel procedimento penale a carico di M. G. ed altri, iscritta

al n. 564 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza del 18 marzo 1998 il Tribunale di

Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e

dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101,

secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;

che il rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della

questione facendo riferimento "alle argomentazioni esposte nella

ordinanza pronunziata dal Tribunale di Milano, terza sezione penale,

in data 24 ottobre 1997, pubblicata sulla prima serie speciale della

Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1997, n. 52, da intendersi qui

interamente richiamata";

che l'ordinanza richiamata per relationem non è allegata a

quella del Tribunale di Pinerolo e neppure è individuabile in base

al riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, in

quanto su tale Gazzetta non è pubblicata alcuna ordinanza di

rimessione del Tribunale di Milano.

Considerato che la questione sollevata è assolutamente carente di

autonoma motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza;

che, per costante giurisprudenza, non possono avere ingresso nel

giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale questioni

motivate solo per relationem (in proposito vedi, ex plurimis le

ordinanze nn. 419 del 1997, 169 del 1995, 411 del 1994, 513 del

1993);

che la questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo deve di

conseguenza essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del

codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7

agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo

comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola