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Ordinanza 9/1999 ECLI:IT:COST:1999:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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26 aprile 1986, n. 193, - promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 9/1999 · Corte costituzionale: 26 aprile 1986, n. 193, - promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio

Parole chiave

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imbarcazioni da diporto guida senza autorizzazione reato di pirateria della strada trasporto fluviale idoneità alla guida imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
50), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esso
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione

da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge

26 aprile 1986, n. 193, - promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio

1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Venezia nel procedimento penale a carico di Scasso Andrea, iscritta

al n. 231 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Andrea Scasso, imputato del reato di cui all'art. 39, primo comma,

della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da

diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26

aprile 1986, n. 193, - per aver condotto, il 9 aprile 1997,

un'imbarcazione con motore fuoribordo da 78 cavalli senza essere in

possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero

richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura

di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena

dell'ammenda di lire 1.000.000;

che il giudice per le indagini preliminari considerava pacifica

la materialità della condotta ascritta all'imputato ed indubbia

l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal

pubblico ministero, non risultando che la navigazione intrapresa

dallo Scasso avesse scopi lucrativi;

che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con ordinanza

emessa il 4 febbraio 1998, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (che

ha sostituito il predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n.

50), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esso

stabilisce un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello

previsto per l'ipotesi di conduzione, per scopi lucrativi (al fine

del trasporto di persone per conto terzi), di un'imbarcazione addetta

alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale,

punita - secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione

- ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una

ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni, di cui

in realtà sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più

gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacché nel primo caso si

tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione

professionale;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è già stata rimessa a questa Corte e dichiarata manifestamente

infondata, con ordinanza n. 297 del 1998, in quanto le due

fattispecie indicate dal giudice a quo non sono omogenee, essendo

diversi: a) lo scopo dell'attività, in un caso diportistico e

nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che può

riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non

professionale e nell'altro professionale; c) il titolo la cui

mancanza è sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla

guida e nell'altro in un titolo professionale;

che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato

nell'ordinanza di rimessione essere raffrontato in modo pertinente

con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da

quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio

1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito

dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella