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Sentenza 86/1999 ECLI:IT:COST:1999:86 Generato dall'IA

Sentenza 86/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 86/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione, art. 117 della Costituzione; Sentenza 86/1999 · Corte costituzionale: canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa legge sugli alloggi legge sulle abitazioni secondarie assegnazione di alloggio piano di assegnazione della destinazione residenziale diritto di determinare il luogo di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione alla
art. 117 della Costituzione
è al di fuori delle competenze regionali fissate dall'art. 117 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, undicesimo

(rectius: e dodicesimo) comma, della legge Regione Lazio 26 giugno

1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei

canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal pretore di

Latina nel procedimento civile vertente tra A.M.G. e il comune di

Latina iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

1. - Il pretore di Latina, nel procedimento di opposizione

avverso il provvedimento del sindaco di detta città, che ha

dichiarato la occupante di un alloggio di edilizia residenziale

pubblica decaduta dall'assegnazione di detto alloggio, ha sollevato,

con ordinanza del 28 gennaio 1997, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, undicesimo (rectius: e dodicesimo)

comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina

per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt.

108 e 117 della Costituzione.

2. - L'ordinanza di rimessione premette che il comune di Latina,

nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, tra l'altro,

l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta con atto di

citazione notificato entro il termine perentorio di trenta giorni,

anziché con ricorso depositato nella cancelleria del pretore

territorialmente competente, così come stabilito dall'art. 18,

undicesimo comma, della legge Regione Lazio n. 33 del 1987.

La norma regionale, prosegue il rimettente, stabilisce infatti che

avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio

di edilizia residenziale pubblica pronunziato dal sindaco può essere

proposto ricorso innanzi al pretore ed attribuisce a detto giudice il

potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento. La disposizione,

a suo avviso, disciplina una materia non compresa tra quelle

attribuite alla competenza del legislatore regionale e, quindi, si

pone in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione. Il

giudice a quo a conforto della censura, richiama i principi affermati

dalla Corte nelle decisioni con le quali sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime norme di leggi regionali di contenuto

analogo a quella in esame, proprio in quanto concernevano la materia

processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione alla

competenza del legislatore statale (sentenze n. 210 del 1993; n. 113

del 1993; n. 505 e n. 489 del 1991; n. 594 del 1990; n. 727 del

1988; n. 81 del 1976).

La questione, conclude l'ordinanza di rimessione, appare rilevante,

dato che la decisione della domanda richiede che si faccia

applicazione della norma impugnata.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Lazio, il quale ha eccepito che la questione è

infondata e ne ha chiesto il rigetto.

L'interveniente premette che la legge Regione Lazio n. 33 del 1987

disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e la misura del relativo canone di locazione, in attuazione

dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica (Cipe). Siffatti criteri ribadiscono che le

leggi regionali non possono disciplinare, sostituire o modificare,

tra l'altro, le norme di cui all'art. 8 ultimo comma, all'art. 11,

tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, all'art. 15,

ultimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 ed all'art. 32 del

r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, in quanto esse attengono alla

giurisdizione, materia oggetto di riserva di legge statale, ai sensi

dell'art. 108 della Costituzione. Le regioni, a suo avviso, possono

però prevedere ulteriori forme di autotutela dei comuni e degli enti

gestori nei confronti dei cedenti e degli occupanti degli alloggi

responsabili di violazioni di legge, del contratto di locazione o di

provvedimenti dell'ente gestore. Secondo l'interveniente, la legge

regionale in esame disciplinerebbe appunto forme e mezzi di

autotutela da parte dei comuni e la norma censurata non

modificherebbe la giurisdizione così come stabilita dalla legge

dello Stato. Infatti, essa "riproduce esattamente, parola per parola"

l'art. 11, commi dal dodicesimo al quindicesimo, del d.P.R. n. 1035

del 1972, ed inoltre identifica nel sindaco, anziché nel presidente

dell'Istituto autonomo case popolari, l'organo titolare del potere di

autotutela, con previsione che, in parte qua sarebbe conforme alle

direttive Cipe.

Dunque, conclude il Presidente della Giunta regionale, la norma

impugnata è immune dai vizi denunciati, in quanto si limita a

confermare la legislazione statale, "riproducendola addirittura

parola per parola nel punto relativo alla possibilità di proporre

ricorso al pretore" e non introduce elementi di novità quanto ai

rimedi giurisdizionali esperibili avverso i provvedimenti

sanzionatori, alla giurisdizione, alla disciplina del processo.

4. - Le parti del processo principale non si sono costituite nel

giudizio innanzi alla Corte.

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

18, undicesimo, nonché dodicesimo comma, della legge Regione Lazio

26 giugno 1987, n. 33, i quali stabiliscono che contro il

provvedimento del sindaco, di decadenza dall'assegnazione

dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, "l'interessato può

proporre ricorso al pretore" "entro il termine perentorio di trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento stesso" ed attribuiscono

al pretore la "facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto". Dal

tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta infatti con

chiarezza che la censura del giudice a quo riguarda entrambe le

disposizioni, sicché la questione deve ritenersi ritualmente

proposta anche in riferimento al dodicesimo comma del suindicato art.

18, nonostante esso non sia stato indicato nel dispositivo.

Secondo il rimettente, la norma impugnata viola gli artt. 108 e 117

della Costituzione, in quanto non rientrerebbe nelle competenze

regionali la disciplina della giurisdizione e del processo, riservata

alla legge dello Stato.

2. - La questione è fondata.

Il legislatore regionale, secondo la costante e consolidata

giurisprudenza di questa Corte, concernente disposizioni molto spesso

identiche a quelle censurate, non può statuire in ordine a rimedi

giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell'Autorità

giudiziaria, dato che l'art. 108 della Costituzione riserva la

materia della giurisdizione e quella processuale alla competenza del

legislatore statale (tra le più recenti, sentenze n. 134 e n. 133

del 1998). La giurisprudenza costituzionale ha più volte anche

affermato, ancora in fattispecie analoghe a quella in esame, che la

violazione di tale parametro non può essere esclusa, qualora la

legge regionale riproduca, ovvero disponga un rinvio alla normativa

statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e

quindicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, in quanto ciò

comporta "un'indebita novazione della fonte, con tutte le conseguenze

che ne derivano, anche sul piano applicativo" (ex plurimis sentenze

n. 134 e n. 133 del 1998; n. 390 del 1996; n. 457 del 1994; n. 76 del

1995).

Nel quadro di tali principi, le disposizioni censurate violano

dunque l'art. 108 della Costituzione, disciplinando una materia che

è al di fuori delle competenze regionali fissate dall'art. 117 della

Costituzione.

3. - L'art. 18 della legge regionale in esame riproduce, al

tredicesimo comma, la omologa disposizione contenuta nel quindicesimo

comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, in quanto stabilisce

che "il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con

decreto in calce al ricorso". Quest'ultima disposizione, essendo

state dichiarate illegittime le norme contenute nell'undicesimo comma

e nel dodicesimo comma del succitato art. 18, risulta priva di

autonomo significato ed è inapplicabile, dato che è strettamente

conseguenziale a quelle annullate. Ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, pertanto, tale norma deve essere dichiarata

costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 11 e 12,

della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per

l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, l'illegittimità costituzionale del tredicesimo comma dell'art.

18 della stessa legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola