Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 67/1999 ECLI:IT:COST:1999:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 67/1999 · Corte costituzionale: 71 del codice di

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento processuale inesigibile malgrado lesioni salute inattività processuale ritardo ingiustificato disabilità cognitiva menomazione della capacità visiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di

procedura penale promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1998 dal

Tribunale di Avellino rispettivamente iscritte ai nn. 590, 591 e 592

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con tre ordinanze di

contenuto pressoché identico, pronunciate tutte il 2 aprile 1998 in

procedimenti a carico del medesimo imputato, che, pur essendo in

grado di partecipare coscientemente al processo - come accertato

dalla perizia disposta ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura

penale - risultava impossibilitato a presenziare al dibattimento

perché affetto da una grave infermità fisica, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 71 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale in

caso di imputato affetto da infermità fisica di natura permanente

che non ne consenta la partecipazione al dibattimento";

che il giudice a quo richiama la sentenza costituzionale n. 354

del 1996, la quale, pur non ritenendo parificabile la posizione

dell'imputato che non sia in grado di partecipare coscientemente al

processo a quella dell'imputato impedito a comparire al dibattimento

per infermità fisica permanente, avrebbe ravvisato forti analogie

tra le due situazioni;

che, in più, secondo il Tribunale, l'impedimento fisico

dell'imputato, determinando una stasi processuale sine die viene a

compromettere, oltre che il principio di eguaglianza, anche

l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (pure

considerando l'inevitabile prescrizione dei reati) ed il principio

del buon andamento dell'amministrazione della giustizia le cui

strutture vengono sottoposte ad un aggravio ingiustificato di spese e

di lavoro;

che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che i giudizi, concernendo una identica questione,

vanno riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 354 del 1996 - tuttavia chiamata

in causa dal giudice a quo - ha già dichiarato inammissibile la

medesima questione prospettata denunciando, in riferimento agli artt.

3 e 112 della Costituzione, oltre che l'art. 71 del codice di

procedura penale, anche gli artt. 486, 477 e 70 dello stesso codice,

perché, fra l'altro, una dichiarazione di illegittimità

costituzionale del tipo di quella richiesta dal giudice a quo oltre a

determinare "la creazione ex novo di un regime eccezionale che

invaderebbe le scelte che l'ordinamento riserva alla esclusiva sfera

della discrezionalità legislativa", provocherebbe "come automatico

effetto sul piano del diritto sostanziale, l'inserimento di un nuovo

caso di sospensione della prescrizione del reato e, quindi, la

creazione di conseguenze penali contra reum";

che la questione deve essere, dunque dichiarata manifestamente

inammissibile, a nulla rilevando l'ulteriore parametro, peraltro

erroneamente, evocato dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112

della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola