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Ordinanza 47/1999 ECLI:IT:COST:1999:47 Generato dall'IA

Ordinanza 47/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 47/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 47/1999 · Corte costituzionale: 4, 5, e 6 del

Parole chiave

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professioni giudiziarie difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore divieto di rappresentanza dell'avvocato giustizia di prossimità nomina del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del

regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni

di avvocato e procuratore) convertito in legge 22 gennaio 1934, n.

36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con

ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dal pretore di Brescia nel

procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n. 514

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di

Brescia ha sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514

del 1998), questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5

e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall'art. 4

della legge 24 luglio 1985, n. 406;

che il giudice a quo facendo proprie le eccezioni contenute nella

memoria presentata dalla parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto

che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse

contenute, che differenzia le due figure professionali, apparirebbe

illogica ed irrazionale ed impedirebbe, di fatto, all'imputato di

avvalersi di un professionista di sua fiducia.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione

di legittimità costituzionale (che, peraltro, era già stata

dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in

vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo di

procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione

forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei

procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie di

precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola