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Ordinanza 455/1999 ECLI:IT:COST:1999:455 Generato dall'IA

Ordinanza 455/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 455/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 455/1999 · Corte costituzionale: ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale competenza in materia di trust assoggettamento fiscale limitato paese associato federazione di cooperative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio

d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge

22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio

1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27

novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore), promossi con quattro ordinanze emesse il 30

luglio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste,

rispettivamente iscritte ai nn. 608, 609, 610 e 611 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della Banca di credito cooperativo del

Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Augusto Fantozzi per la Banca di credito

cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka

Zadruga z om.zav e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trieste, con

quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 30 luglio 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

(Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,

n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore);

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

imporrebbero agli avvocati di esercitare il loro mandato, nei giudizi

dinanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del

distretto di Corte d'appello di appartenenza, unitamente ad altro

legale abilitato all'attività procuratoria nel luogo del giudizio;

che, alla stregua di siffatta interpretazione, gli avvocati

verrebbero sottoposti, nel processo tributario, ad oneri aggiuntivi e

maggiori di quelli riferibili a tutti gli altri difensori la cui

attività sarebbe priva di qualsiasi limitazione di ordine

territoriale, risultando, in tal modo, violati il principio di

eguaglianza ed il diritto di difesa del contribuente;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

vengano dichiarate inammissibili in quanto nei giudizi a quibus i

contribuenti risultano assistiti anche da due dottori commercialisti

i quali, come sostenuto dallo stesso rimettente, non sarebbero

soggetti alle limitazioni imposte agli avvocati;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sarebbero

comunque infondate nel merito, in quanto nel processo tributario

l'elezione di domicilio potrebbe essere fatta in qualunque luogo sito

nel territorio dello Stato, mentre la dichiarazione di residenza non

dovrebbe indicare necessariamente un comune sito nel territorio del

giudice adito;

che, pertanto, secondo quanto ritenuto dall'Avvocatura, la norma

di cui all'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sarebbe

inapplicabile al processo tributario con conseguente parità di

trattamento di tutte le categorie professionali abilitate

all'assistenza tecnica in tale processo;

che nel giudizio iscritto nel registro ordinanze n. 608 del 1998

si è costituita la parte privata, Banca di credito cooperativo del

Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav

(quale incorporante della Cassa rurale ed artigiana di Opicina s.c.

a r. ill., nonché della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina s.c.

a r. ill.), la quale ha concluso per l'inammissibilità o

l'infondatezza delle questioni, ribadendo e sviluppando le

considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i quattro giudizi, prospettando questioni

identiche, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le ordinanze di rimessione si limitano ad affermare

apoditticamente la rilevanza delle questioni, senza fornire alcuna

motivazione al riguardo;

che, inoltre, come risulta dalle stesse ordinanze, i ricorrenti

sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due

dottori commercialisti per i quali non vige - per stessa ammissione

del rimettente - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento

della attività difensiva e che, pertanto, le questioni relative agli

avvocati sono, comunque, prive di qualsiasi rilevanza nei giudizi a

quibus;

che, dunque, le questioni devono essere dichiarate, sotto un

duplice e concorrente profilo, manifestamente inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

(Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,

n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola