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Ordinanza 453/1999 ECLI:IT:COST:1999:453 Generato dall'IA

Ordinanza 453/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 453/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 453/1999 · Corte costituzionale: secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24

Parole chiave

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lavoro del detenuto assistenza riabilitativa accredito per compiti assistenziali esecuzione della pena detentiva sostitutiva attività lucrativa sufficiente al bisogno divieto dei lavori forzati

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione alle rimanenti questioni chiama in causa l'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102, primo e

secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di

Varese, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999, il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a

decidere sulla richiesta della Procura Generale di Milano relativa

alla conversione della pena pecuniaria irrogata a persona condannata

con sentenza divenuta esecutiva, conversione conseguente al mancato

pagamento della somma oggetto di tale pena ed all'infruttuosità

degli atti esecutivi, ha, con ordinanza del 18 gennaio 1999,

denunciato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge

24 novembre 1981, n. 689:

a) dell'art. 102, primo comma, nella parte in cui dispone la

conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella

pena sostitutiva della libertà controllata;

b) dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui consente al

giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per

insolvibilità di applicare la libertà controllata, disattendendo la

richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo;

c) dell'art. 103, secondo comma, nella parte in cui prevede che

la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare, in

ogni caso, i sessanta giorni;

d) dell'art. 105, primo comma, nella parte in cui prescrive che

l'applicabilità e l'eseguibilità del lavoro sostitutivo sono

condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati

come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite;

che, in ordine alle questioni sub a) e b) il giudice a quo deduce

contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre in

relazione alle rimanenti questioni chiama in causa l'art. 3 della

Costituzione stessa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

manifestamente infondate.

Considerato che le questioni sub a) e b) sono già state decise da

questa Corte con ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia

dell'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità dell'art. 102, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in

cui consente al giudice che dispone la conversione della pena

pecuniaria per insolvibilità del condannato di applicare la libertà

controllata, disattendendo la richiesta di applicazione della

sanzione del lavoro sostitutivo, osservando che, anche alla stregua

della ratio della sentenza n. 206 del 1996, "la richiesta del

condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi

stabiliti dalla legge, legittima (e, dunque, impone) l'applicazione

del lavoro sostitutivo", coinvolgendo così pure la denuncia

incentrata sull'art. 102, primo comma, della stessa legge in ordine

alla cui legittimità questa Corte si era già espressa con la

sentenza ora ricordata e sul quale il giudice a quo richiede un

ulteriore intervento di tipo manipolativo;

che la questione sub d) appare prospettata in modo del tutto

ipotetico ed eventuale, avendo il rimettente omesso di operare

qualsivoglia scelta circa la misura concretamente applicabile,

coll'affermare egli stesso che anziché il lavoro sostitutivo

potrebbe applicare la libertà controllata, così da non designare

del necessario requisito della rilevanza la questione concernente i

limiti di applicabilità del lavoro sostitutivo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal

magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105,

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola