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Ordinanza 446/1999 ECLI:IT:COST:1999:446 Generato dall'IA

Ordinanza 446/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 446/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 446/1999 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

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sovraindebitamento di società amministrazione speciale del fallimento società di capitali difetto di legittimazione dell'azionista impresa in difficoltà raggiungimento del valore soglia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte: art. 1, primo comma, del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente "Provvedimenti

urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi", come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n.

95, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 10

luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile

vertente tra Rizzo Giuseppe ed altri e il fallimento ITIN s.p.a.,

iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione del Fallimento ITIN s.p.a. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il

10 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte:

art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,

concernente "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi", come sostituito dalla

legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive

modificazioni);

che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma, disponendo che

sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le

imprese che presentino una esposizione debitoria qualificata

superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo

bilancio approvato, violerebbe il principio di ragionevolezza e di

eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che, in particolare, il suddetto requisito sarebbe privo di

logica giustificazione in quanto inidoneo a consentire una corretta

individuazione della rilevanza sociale dell'impresa e degli interessi

pubblici coinvolti e fonte di una ingiustificata disparità di

trattamento tra le imprese gestite in forma di società di capitali e

le altre forme di imprese, ivi comprese quelle individuali che

sarebbero - per giurisprudenza consolidata - assoggettabili alla

procedura di amministrazione straordinaria pur in assenza del

requisito stesso;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare,

la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto la

disposizione censurata costituirebbe esercizio di discrezionalità

legislativa, come tale non sindacabile in sede di giudizio di

legittimità costituzionale;

che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione

sarebbe comunque infondata, poiché l'indebitamento qualificato,

quale indice di gravità della crisi, rappresenterebbe, diversamente

da quanto sostenuto dal giudice a quo, un "criterio tanto ragionevole

da costituire una costante storica del nostro ordinamento";

che, quanto alla denunciata disparità di trattamento, il

requisito relativo al "capitale versato e risultante dall'ultimo

bilancio approvato" sarebbe suscettibile di essere adattato anche

alle società di persone ed alle imprese individuali mediante

l'interpretazione estensiva od analogica;

che, con memoria depositata in cancelleria oltre la scadenza del

termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di

rimessione nella Gazzetta Ufficiale si è costituito nel presente

giudizio il Fallimento Itin Italimprese Ind. S. p. A.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata

l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di costituzione della

parte privata (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 3

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale);

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di

insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274),

il quale, nel disporre l'abrogazione del decreto legge 30 giugno

1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile

1979, n. 95, e successive modificazioni, ha altresì stabilito che le

procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di

entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad essere regolate

dalle disposizioni anteriormente vigenti (art. 106, comma 1);

che, ai sensi del comma 2 della stessa norma, la procedura di

amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data

di entrata in vigore del citato decreto legislativo, è stato

giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa

ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone

l'amministrazione straordinaria;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione alla luce della sopravvenuta normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola