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Ordinanza 443/1999 ECLI:IT:COST:1999:443 Generato dall'IA

Ordinanza 443/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 443/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 443/1999 · Corte costituzionale: ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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dubbi sull'imparzialità legittimità della carcerazione preventiva controllo della commisurazione della pena parzialità del giudice attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6

novembre 1998 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale

a carico di Antonio Baratto, iscritta al n. 250 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte d'assise di Napoli, avendo adottato un

provvedimento di custodia cautelare in carcere dell'imputato nel

corso degli atti preliminari al dibattimento, con ordinanza emessa il

6 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice che

abbia adottato un provvedimento cautelare personale, esaminando il

fascicolo del pubblico ministero e valutando gli elementi raccolti

nella fase delle indagini preliminari, non possa partecipare al

giudizio;

che, ad avviso della Corte d'assise di Napoli, il giudice che

negli atti preliminari al dibattimento abbia applicato un

provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato si

troverebbe nella stessa posizione del giudice per le indagini

preliminari, il quale, se ha applicato la medesima misura cautelare,

non può partecipare al giudizio (sentenza n. 432 del 1995): in

entrambi i casi vi sarebbe il rischio che la valutazione conclusiva

sulla responsabilità penale dell'imputato sia, o possa apparire,

condizionata dall'atteggiamento già assunto in altri momenti del

procedimento, mentre il giudizio si deve fondare sugli elementi di

valutazione e di prova assunti, nel contraddittorio delle parti, in

dibattimento; sicché la mancata previsione dell'incompatibilità

anche per il caso considerato dal giudice rimettente violerebbe il

principio costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)

e la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, osservando che la questione è analoga ad altre già

dichiarate una inammissibile (sentenza n. 51 del 1997), l'altra

manifestamente inammissibile (ordinanza n. 206 del 1998).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

concerne la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che

si sia pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure

cautelari personali nei confronti dell'imputato, ed è prospettata

rilevando che ne potrebbe derivare un pregiudizio per la valutazione

conclusiva della responsabilità penale dello stesso imputato,

essendo stati valutati elementi tratti dagli atti del fascicolo del

pubblico ministero;

che analoghe questioni, le quali hanno investito la disciplina

dell'incompatibilità del giudice, sono state già esaminate da

questa Corte e dichiarate una inammissibile (sentenza n. 51 del 1997)

e le altre manifestamente inammissibili (ordinanze n. 366 del 1997 e

n. 206 del 1998), giacché l'esito prefigurato finirebbe con

l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità

nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito,

sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in

ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito

dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma

in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per

legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere

distolto;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise

di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola