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Ordinanza 442/1999 ECLI:IT:COST:1999:442 Generato dall'IA

Ordinanza 442/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 442/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 442/1999 · Corte costituzionale: dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza

Parole chiave

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esportazione di rifiuti divieto di abbandonare un dato territorio inquinamento locale extraterritorialità autorizzazione alla discarica diritto regionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4

della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n.

65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987,

n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti

solidi), interpretato autenticamente dall'art. 29 della legge

regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7

settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento

dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza

emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed

altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 674 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir

S.p.A.;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini, Nicola Corvo e Lucio

Moscarini per la GESTECO S.p.A..

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso di

un giudizio instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e

smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, non

pericolosi, per l'annullamento del decreto assessorile che faceva

loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre

1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7

settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento

dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art. 29

della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge

regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di

smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), per

violazione degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale del

Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina regionale

impugnata, "nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di

rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel

consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di

provenienza regionale", violerebbe il principio fondamentale della

legislazione statale secondo cui l'attività di smaltimento dei

rifiuti deve avvenire all'interno di una "organizzazione a livello

nazionale" al fine di "evitare danni e pericoli per la salute nonché

inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il

paesaggio", principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere a) e h)

e 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9

settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di

smaltimento dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9

novembre 1988, n. 475, nonché dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13,

comma 2, 18, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera h) del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che inoltre, secondo il rimettente, le disposizioni impugnate,

precludendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'autorizzazione

all'attività di smaltimento di rifiuti di provenienza

extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione,

per lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella

Regione; con l'art. 41, in quanto porrebbero ingiustificate

restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata; ed infine

con l'art. 120, poiché limiterebbero illegittimamente la libera

circolazione delle cose fra le regioni nonché l'esercizio della

professione nel territorio regionale;

che si sono costituite in giudizio le Società Gesteco e Prefir,

ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni

del Tar.

Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente

giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n.

13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività

economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e

cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società

finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro

Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone

terremotate), il cui art. 6, sostituendo espressamente l'art. 28

della legge regionale n. 22 del 1996, introduce una diversa

disciplina del regime autorizzatorio relativo alla realizzazione e

all'esercizio delle discariche di rifiuti nella Regione

Friuli-Venezia Giulia;

che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione,

"non concorrono a formare" il fabbisogno di spazio di deposito "i

rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati

da impianti localizzati nella Regione";

che la predetta norma, intervenendo sulla medesima materia

regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio di

costituzionalità, incide sul complessivo quadro legislativo di

riferimento e, pertanto, impone il riesame, da parte del giudice a

quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola