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Ordinanza 434/1999 ECLI:IT:COST:1999:434 Generato dall'IA

Ordinanza 434/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 434/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso proposto da Dotti Lucia contro l'INPDAP ed altri, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 2122 cod. civ; Ordinanza 434/1999 · Corte costituzionale: ricorso proposto da Dotti Lucia contro l'INPDAP ed altri, iscritta al

Parole chiave

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prestazioni per superstiti assegno di morte assicurazione vecchiaia e superstiti estinzione della rendita d'invalidità pensione alimentare d'indigenza suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 2122 cod. civ
per il settore privato dall'art. 2122 cod. civ., che - nello
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio

1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul

ricorso proposto da Dotti Lucia contro l'INPDAP ed altri, iscritta al

n. 330 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione di Dotti Lucia;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso dalla erede

testamentaria di un dipendente pubblico, deceduto in attività di

servizio, onde ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita

spettante a quest'ultimo, liquidata invece dal convenuto INPDAP a

favore dei fratelli del de cuius non viventi a carico di lui -, il

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con

ordinanza emessa il 15 gennaio 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

"nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa

disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in

cui il medesimo deceda in servizio lasciando i parenti che la legge

indica come astratti beneficiari dell'indennità stessa, ma nei cui

confronti non aveva al momento del decesso alcun obbligo alimentare";

che, secondo il rimettente, alla stregua delle affermazioni

contenute nella sentenza n. 106 del 1996 - con la quale questa Corte

ha dichiarato costituzionalmente illegittima la succitata

disposizione, nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle

persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di

successione per testamento o, in mancanza, per legge -, il "peculiare

carattere dimidiato fra il profilo retributivo e quello

previdenziale" dell'indennità di buonuscita consente di giustificare

la deroga al principio della libera disponibilità mortis causa del

beneficio soltanto in presenza di persone nei cui confronti il de

cuius aveva obblighi alimentari e non anche in presenza di soggetti

(quali, nella specie, il fratello e la sorella) che non dipendevano

economicamente da lui;

che, pertanto, la denunciata norma si pone in contrasto - sempre

secondo il rimettente - con gli artt. 3 e 36 Cost., data

l'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto disposto

per il settore privato dall'art. 2122 cod. civ., che - nello

stabilire una riserva legale di destinazione a favore dei parenti

entro il terzo grado e agli affini entro il secondo solo se viventi a

carico del prestatore di lavoro - prevede un diverso regime di

trasmissibilità dell'indennità di buonuscita nel caso di

premorienza del lavoratore ancora in servizio, cui viene attribuita

una più ampia facoltà di disporne per testamento;

che si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a

quo la quale ha concluso per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale.

Considerato che, con sentenza n. 243 del 1997 (ignorata dal

rimettente) - ribadito che ogni forma di devoluzione anomala

dell'indennità di buonuscita, in deroga ai princi'pi della

successione mortis causa esclusivamente a favore di determinati

soggetti, può trovare razionale fondamento e giustificazione nella

funzione previdenziale del trattamento, concorrente alla natura

retributiva dello stesso, solo in considerazione del fatto che come

destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo

familiare del defunto, dalla cui retribuzione esse ricevevano un

sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua

morte (cfr. in tal senso, sentenza n. 106 del 1996 ed ordinanza n.

153 del 1998) -, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,

n. 152 "nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone

ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano

preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli

eredi legittimi";

che, in quella sede, la Corte - in ragione della generale portata

delle considerazioni svolte in ordine all'ingiustificata previsione

di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla

prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare - ha anche

dichiarato, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, proprio "nella parte in cui

non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in

attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa,

nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle

sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a

carico di lui";

che pertanto la disposizione, così come denunciata, non vive

più nell'ordinamento giuridico e, dunque, la sollevata questione

dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola