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Ordinanza 38/1999 ECLI:IT:COST:1999:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20

Regesto Legislator

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art. 513 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione, art. 112 Cost; Ordinanza 38/1999 · Corte costituzionale: ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20

Parole chiave

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obbligo di testimoniare trasmissione spontanea di mezzi di prova inutilizzabilità delle prove illecite false dichiarazioni senza giuramento rinuncia al dibattimento orale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 513 cod. proc. pen
indicati nell'art. 513 del codice di procedura penale che si
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Reggio Emilia (r.o.
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Reggio Emilia (r.o.
art. 112 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7

agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20

novenbre 1997 dal tribunale di Savona, l'11 dicembre 1997 dal

tribunale di Macerata, il 9 dicembre 1997 dal tribunale di Trieste ed

il 28 novembre 1997 dal tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente

iscritte ai nn. 9, 35, 56, 94 e 152 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 9 e

11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56 del 1998),

il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998), il tribunale di Trieste

(r.o. n. 94 del 1998) e il tribunale di Reggio Emilia (r.o. n. 152

del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101,

e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove);

che, in particolare, il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56

del 1998) e il tribunale di Trieste (r.o. n. 94 del 1998) censurano,

per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost., la mancata estensione

della regola di utilizzabilità contenuta nel comma 5 dell'art. 6

della legge n. 267 del 1997 alle dichiarazioni rese dai soggetti

indicati nell'art. 513 del codice di procedura penale che si

avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere, anche al

di fuori della situazione regolata dal comma 2 della medesima

disposizione (di cui viene fatta impugnazione specifica), ovvero nel

caso in cui al momento dell'entrata in vigore della novella non sia

stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in

precedenza;

che il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998) impugna, in

riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5,

della legge n. 267 del 1997 sia nella parte in cui, ai fini della

valutazione delle dichiarazioni già acquisite al momento

dell'entrata in vigore della legge, attribuisce rilevanza alla

volontà delle parti, stabilendo, quale condizione per la loro

utilizzabilità ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, che

le stesse richiedano un nuovo esame delle persone di cui all'art. 513

cod. proc. pen., sia nella parte in cui non prevede che il giudice

possa acquisire, anche senza l'accordo delle parti, le dichiarazioni

rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati o imputati in

procedimenti connessi che, citati a comparire per la prima volta dopo

l'entrata in vigore della legge, si avvalgono in dibattimento della

facoltà di non rispondere;

che analoga questione, avente ad oggetto l'immediata

applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al

momento della entrata in vigore della legge, è stata prospettata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Reggio Emilia (r.o.

n. 152 del 1998);

che tutte le questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in

procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di

non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla

utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che, in particolare, con riferimento alla questione sollevata dal

tribunale di Savona assume rilevanza anche la posizione di un

imputato in procedimento connesso di cui, al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 267 del 1997, a seguito dell'esercizio della

facoltà di non rispondere, era già stata disposta la lettura delle

dichiarazioni rese in precedenza;

che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con l'art.

3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità

di trattamento tra imputati, limitando o escludendo nei loro

confronti, in ragione dello stato del procedimento, l'utilizzabilità

delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod.

proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della novella e

assunte nel rispetto della normativa allora vigente (r.o. nn. 9, 35,

56, 94 e 152 del 1998);

che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge

n. 267 del 1997 violerebbe altresì gli artt. 25, 97, 101 e 112 della

Costituzione in quanto, nei procedimenti nei quali non è stata

ancora disposta la lettura delle precedenti dichiarazioni, comporta

la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti, così

sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine

è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche

del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (r.o. n. 35 del

1998 in riferimento agli artt. 25, 101 e 112 Cost.; r.o. n. 94 del

1998 in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 101, secondo

comma, Cost.; r.o. nn. 9 e 56 del 1998 in riferimento al solo art.

112 Cost.);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al

contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che, pur nella loro articolazione analitica, le censure

di illegittimità sono tutte riconducibili alla denuncia della

irragionevolezza e delle ricadute in termini di ingiustificata

disparità di trattamento di una disciplina che subordina la

valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma

dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di

giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole

introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato

occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le

dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione

degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima

normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici a

quibus se le questioni potessero considerarsi superate a seguito

della modifica della disciplina a regime, "che ora permette di

recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale

di Macerata, al tribunale di Savona, al tribunale di Trieste, al

tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola