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Ordinanza 377/1999 ECLI:IT:COST:1999:377 Generato dall'IA

Ordinanza 377/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 377/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, articolo 25 della Costituzione; Ordinanza 377/1999 · Corte costituzionale: 9, comma 14 del

Parole chiave

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norme edilizie comunali reati contro la tranquillità pubblica lavori pubblici difetto di responsabilità comunale ordinanza comunale divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
concessione edilizia", violerebbe l'art. 3 della Costituzione,
articolo 25 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14 del

d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio

economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia

privata), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal pretore

di Avellino nel procedimento penale a carico di A.R., iscritta al n.

333 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Avellino, con ordinanza del 4 luglio

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

9, comma 14, del d. l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), per contrasto con gli articoli 3, 25 e 77

della Costituzione;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata, stabilendo

che "per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle

comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene

approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della

concessione edilizia", violerebbe l'art. 3 della Costituzione,

poiché determinerebbe "una irragionevole disparità di trattamento

rispetto alla realizzazione di opere private" e comporterebbe "una

irragionevole equiparazione tra le deliberazioni che approvano il

progetto o autorizzano l'opera e il provvedimento concessorio",

demandando altresì ad un soggetto diverso dal sindaco il controllo

della conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica;

che la norma si porrebbe anche in contrasto con l'articolo 25

della Costituzione, in quanto, essendo contenuta in un d.-l.

reiterato, incidente "in materia penale", "viola (...) il principio

della riserva di legge, di fatto sottraendo al Parlamento la sua

esclusiva competenza a legiferare in materia penale", nonché con

l'art. 77, perché la reiterazione del decreto "determina una

inevitabile sfumatura dei requisiti di necessità e di urgenza", e

sottrae al Parlamento la possibilità di regolare con legge i

rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata in quanto, a suo avviso, il d.-l. contenente la

disposizione impugnata è decaduto per mancata conversione nel

termine, e la disposizione stessa, dopo essere stata riprodotta nel

d.-l. 24 settembre 1996, n. 495, anch'esso decaduto, non è stata

"riprodotta in successivi testi legislativi", non "è più presente

nel nostro ordinamento, né ha avuto un qualche effetto per il

passato".

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica quali siano i

termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale,

ed in particolare omette di specificare gli essenziali elementi di

fatto ed il reato per il quale si procede;

che la mancata indicazione dei sopra indicati elementi della

fattispecie nonché l'omessa esplicitazione delle ragioni della

rilevanza della questione di costituzionalità rendono impossibile

per questa Corte ogni valutazione inerente al predetto profilo

preliminare;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, del decreto-legge

25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata),

sollevata, in relazione agli articoli 3, 25 e 77 della Costituzione,

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola