Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 370/1999 ECLI:IT:COST:1999:370 Generato dall'IA

Ordinanza 370/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 370/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 53 della Costituzione, art. 433 cod. civ; Ordinanza 370/1999 · Corte costituzionale: deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari

Parole chiave

Generato dall'IA
deducibilità dei contributi di mantenimento deduzione per spese deduzione per i figli obbligo di assistenza assegni familiari deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione,
art. 53 della Costituzione
capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione;
art. 433 cod. civ
corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. h),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 1997 dalla Commissione tributaria

regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte

dirette di Milano contro Andreani Alessandro, iscritta al n. 645 del

registro delle ordinanze 1998 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Milano, con

ordinanza del 10 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera h), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), nella parte in cui consente la

deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari

corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile,

solo se essi risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,

con esclusione di quelli prestati spontaneamente dal soggetto

obbligato;

che la controversia davanti al giudice a quo concerne la

deducibilità dal reddito imponibile delle rette pagate da un

contribuente per il ricovero della madre - soggetto fiscalmente a suo

carico - in una casa di riposo e qualificate dal medesimo

contribuente come assegni alimentari;

che il rimettente, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie

della norma impugnata, osserva come essa, nella sua formulazione

letterale, non ammetta una interpretazione estensiva, favorevole al

contribuente;

che, secondo il giudice a quo la scelta del legislatore di

consentire la deduzione nei limiti anzidetti sarebbe irragionevole,

trovando gli obblighi alimentari la loro causa direttamente nella

legge, ed avendo il provvedimento dell'autorità giudiziaria valore

di mero accertamento dell'obbligo, con la conseguenza di un

trattamento deteriore per chi osserva spontaneamente il proprio

obbligo rispetto a chi vi si sottopone solo a seguito dell'intervento

del giudice;

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata viola

il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione,

alla luce del quale deve essere inteso anche l'obbligo dei

contribuenti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile, o in

subordine infondata, la questione sollevata dalla Commissione

tributaria regionale di Milano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la fattispecie oggetto del

giudizio davanti al giudice a quo trova la sua regolamentazione non

nella norma impugnata ma nell'art. 15, n. 3), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, il quale disciplina le detrazioni di imposta per i

contribuenti con carichi di famiglia, consentendo la detrazione di un

importo fisso per ciascuna delle persone di cui all'art. 433 cod.

civ. che convivano col contribuente, o che percepiscano assegni non

risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con

conseguente irrilevanza della questione nel giudizio in corso davanti

al giudice tributario;

che, sempre secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe comunque

infondata, dal momento che gli assegni alimentari e le spese

sostenute per il mantenimento dei familiari non sono, in assenza di

provvedimento del giudice, fiscalmente irrilevanti, ma trovano

riconoscimento nel regime delle detrazioni di imposta.

Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte

risulta ammissibile, posto che nel giudizio a quo si controverte in

ordine alla deduzione dal reddito imponibile, ai fini della imposta

sul reddito delle persone fisiche, di oneri sostenuti dal

contribuente per il mantenimento di una delle persone di cui all'art.

433 cod. civ;

che, in generale, riguardo al sistema delle deduzioni dal

reddito, la Corte ha avuto occasione di chiarire che "la

detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed

illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario

secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato

con quelle del cittadino" (sentenza n. 134 del 1982) e che "spetta al

legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare

gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la

produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito

generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le

opportune cautele contro le evasioni di imposta" (sentenza n. 143 del

1982; v. anche le sentenze nn. 108 del 1983 e 239 del 1993 e le

ordinanze nn. 948 del 1988 e 556 del 1987);

che la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari,

limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorità

giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad

esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili,

altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla

discrezionalità dell'amministrazione finanziaria;

che il sistema, all'art. 15, primo comma, n. 3), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, già prevede detrazioni di imposta per i

familiari a carico del contribuente;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lettera h), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola