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Sentenza 352/1999 ECLI:IT:COST:1999:352 Generato dall'IA

Sentenza 352/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 352/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del turismo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 352/1999 · Corte costituzionale: del turismo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario statuto dei funzionari licenziamento del pubblico dipendente rispetto della dignità delle funzioni impieghi nella pubblica amministrazione rielezione di pubblici dipendenti

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
all'art. 97, nonché dell'art.
art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 10, 13,

comma 4, e 14, della legge della Regione Siciliana, approvata il 5

settembre 1997, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della

legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei

comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore

proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno

delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e

del turismo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 13 settembre 1997, depositato in

cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 60 del registro

ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'avv. Francesco Torre per la Regione Siciliana.

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n.

60 del 1997), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune

disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della

legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei

comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore

proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno

delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e

del turismo), per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97

della Costituzione. In particolare, il ricorrente ha impugnato

l'art. 7 della predetta legge, nella parte in cui esso conferisce

efficacia retroattiva alla maggiorazione, dalla stessa norma

disposta, del compenso in favore degli esperti di nomina dei

Presidenti delle Province regionali, nella misura prevista, per gli

esperti nominati dai sindaci, dall'art. 4 della legge regionale n.

38 del 1994. Tale previsione sarebbe, secondo il ricorrente, lesiva

del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui

all'art. 97, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Parimenti oggetto di censura per violazione dell'art. 97 della

Costituzione è la previsione dell'art. 10 della legge denunciata,

che autorizza l'amministrazione regionale a riammettere in servizio,

a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, prescindendo

dalla vacanza del posto, un ex assistente amministrativo della

Presidenza della Regione Siciliana, che era stato dichiarato decaduto

dall'impiego, ai sensi dell'art.127, lettera c), del testo unico

degli impiegati civili dello Stato.

Tale disposizione è stata denunciata anche per il contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla deroga, disposta

dalla predetta norma per un caso concreto, e non giustificata dalla

obiettiva diversità di esso dagli altri casi, ad uno dei presupposti

necessari per l'istituto della riammissione in servizio.

Altra disposizione impugnata è l'art. 13 della legge regionale

citata, che riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge

regionale n. 36 del 1991, come modificato dall'art. 50 della legge

regionale n. 15 del 1993, trasformando, al comma 4, la garanzia

fideiussoria regionale sulle operazioni finanziarie poste in essere

dagli istituti di credito in favore dei soci delle cooperative del

settore turistico da sussidiaria in solidale, senza obbligo per il

creditore di escutere previamente il debitore principale. Il

ricorrente ravvisa in tale disposizione il contrasto con il principio

di buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che con il

principio della ragionevolezza, e con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione.

È, infine, oggetto di censura l'art. 14, che interpreta il

combinato disposto dell'art. 47, ultimo comma, della legge regionale

n. 9 del 1986 e dell'art. 37, ultimo comma, della legge regionale n.

33 del 1996 nel senso di estendere indiscriminatamente, con effetto

retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le Aziende autonome

per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9

del 1986 il trattamento giuridico ed economico del personale della

Regione. In tal modo, secondo il ricorrente, si recherebbe ancora una

volta vulnus agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendosi una

sanatoria non giustificata da preminenti interessi pubblici, e

creandosi, nell'ambito dei dipendenti provinciali, una categoria

privilegiata.

2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, che ha

concluso per la infondatezza del ricorso.

3. .- In data 16 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale

ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), con l'omissione

delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario

dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario

dello Stato della Regione Siciliana, una memoria per dedurre che, in

seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge

impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva

promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere,

conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del

contendere.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale di una serie

di disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 5 settembre 1997 (Modifiche ed integrazioni

all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e

degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del

CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i

settori dell'industria, della pesca e del turismo). In particolare,

della citata legge, sono stati impugnati gli artt. 7, 10, 13, quarto

comma, e 14.

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di

promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione

siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge

regionale 16 ottobre 1997, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita

necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo

deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la

possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di

promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola