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Sentenza 349/1999 ECLI:IT:COST:1999:349 Generato dall'IA

Sentenza 349/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 349/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1997, n. 30", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Sentenza 349/1999 · Corte costituzionale: 1997, n. 30", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Parole chiave

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indennità giornaliera di transizione finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione indennità e spese prestazioni transitorie garanzia dell'uso conforme allo scopo metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
dell'art. 97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

della Regione siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante

"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda

delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno 1997 -

Assestamento. Modifica dell'art. 49 della legge regionale 7 agosto

1997, n. 30", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in

Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi

1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art.

10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed

al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione

Siciliana per l'anno 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della

legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), denunciandone il contrasto con

gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, nello stabilire

che "lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato

prioritariamente per la copertura delle spese per il personale

transitato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio

1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt.

5 e 6 della legge regionale 45/1995", si pone in contrasto con l'art.

81, quarto comma, della Costituzione, giacché determina "una nuova

maggiore spesa", senza precisarne l'ammontare ed indicare,

contestualmente, le necessarie "risorse finanziarie con cui farvi

fronte".

Sussiste, inoltre, ad avviso del ricorrente, la violazione

dell'art. 97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal

legislatore "un'ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle

spese di gestione e funzionamento ordinario degli enti preposti alla

bonifica", sì da privilegiare quegli organismi che, "in spregio alle

norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale" sul cui

mantenimento in servizio "devono ancora pronunciarsi, peraltro, i

nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie

piante organiche".

2. - Con memoria depositata il 13 gennaio 1998, lo stesso

Commissario rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato - ha chiesto che sul giudizio in epigrafe "sia dichiarata

cessata la materia del contendere", giacché, dopo la sua

instaurazione, il Presidente della Regione ha proceduto alla

promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata,

divenuta, così, legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, con

omissione della disposizione censurata.

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli

artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione l'art. 10 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997

(Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda

delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno

finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della

legge regionale 7 agosto 1997, n. 30).

Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione

legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del

Commissario dello Stato è stata oggetto di promulgazione da parte

del Presidente della Regione Siciliana, con omissione della

disposizione impugnata, divenendo la legge 7 novembre 1997, n. 40 (in

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 12 novembre 1997, n. 62).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la

materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola