Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 318/1999 ECLI:IT:COST:1999:318 Generato dall'IA

Ordinanza 318/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 318/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 68 della Costituzione; Ordinanza 318/1999 · Corte costituzionale: Vittorio Sgarbi nei

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace punibilità dei mass media segreto professionale dei giornalisti diffamazione libertà di espressione e d'informazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 68 della Costituzione
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera adottata dalla

Camera dei deputati in data 23 settembre 1998 relativa alla

insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei

confronti del dott. Luigi Esposito, promosso dal Tribunale di Roma,

sezione VII penale, nei confronti della Camera dei deputati con

ricorso depositato il 23 dicembre 1998 ed iscritto al n. 105 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti del

deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata in

danno del dott. Luigi Esposito, il tribunale di Roma ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 23

settembre 1998 con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta

della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i

fatti per i quali è in corso detto procedimento penale riguardano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della

Costituzione;

che il tribunale ricorrente rileva che il decreto con il quale in

data 24 marzo 1997 il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il

giudizio trova esplicito fondamento nella valutazione della

inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art.

68, primo comma, della Costituzione, poiché, come si legge

nell'ordinanza in data 21 ottobre 1996 con la quale lo stesso giudice

dell'udienza preliminare aveva trasmesso gli atti alla Camera dei

deputati, "le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del g.i.p.

Esposito non costituiscono espressioni di un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, ma denotano piuttosto la volontà

di offendere la reputazione di un magistrato, dichiarando che con i

suoi folli provvedimenti calpesta il codice";

che le deduzioni del giudice dell'udienza preliminare sopra

richiamate appaiono al tribunale di Roma condivisibili "soprattutto

in rapporto al rilievo concernente la travalicazione del limite della

continenza delle manifestazioni verbali dell'on. Sgarbi, di tal che

non risulta possibile individuare nel caso specifico un diretto

collegamento delle espressioni stesse ad un intento divulgativo di

una scelta o di un'attività politico-parlamentare";

che, conseguentemente, il tribunale di Roma, preso atto della

delibera della Camera dei deputati del 23 settembre 1998, con la

quale è stata approvata la proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti processuali

riguardano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle

sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,

conclude proponendo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati.

Considerato che, pur non potendosi dubitare della legittimazione

sia del tribunale di Roma che della Camera dei deputati ad essere

parti in un conflitto tra poteri dello Stato, non è tuttavia

definita nel ricorso la materia del conflitto;

che infatti la fattispecie non viene affatto descritta: non si

dice come, dove, quando e in quale occasione sarebbero state

pronunciate dal deputato le espressioni diffamatorie che gli vengono

attribuite e neppure è riferito il contenuto della deliberazione

della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni del

ricorrente;

che, di conseguenza, non appare chiara nel ricorso la

prospettazione del tribunale in ordine ai limiti della garanzia

accordata ai membri delle Camere in rapporto alle attribuzioni della

Autorità giudiziaria, né è espressa in maniera comprensibile la

censura che si intende muovere nei confronti della deliberazione che

ha dato origine al conflitto;

che, in assenza di più circostanziate allegazioni, non può

essere sufficiente a sorreggere il ricorso il mero rilievo del

travalicamento del limite della continenza ascrivibile al deputato;

che poiché fanno, in definitiva, difetto nell'atto introduttivo

sia l'esposizione dei fatti, sia l'indicazione delle "ragioni del

conflitto" (art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale), dovendosi intendere per tali, in questo

caso, i motivi per i quali ad avviso del ricorrente le dichiarazioni

del deputato non sarebbero riconducibili ad un'opinione espressa da

un membro delle Camere nell'esercizio delle sue funzioni, il ricorso

va dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella