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Ordinanza 317/1999 ECLI:IT:COST:1999:317 Generato dall'IA

Ordinanza 317/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 317/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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deriverebbe, ad avviso del giudice a quo dalla circostanza che mentre

Regesto Legislator

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art. 82 cod. proc. civ; Ordinanza 317/1999 · Corte costituzionale: deriverebbe, ad avviso del giudice a quo dalla circostanza che mentre

Parole chiave

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diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria dubbi sull'imparzialità legittimazione ad agire garanzia di un equo processo domanda di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 82 cod. proc. civ
personale delle parti è invece consentita, ex art. 82 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre

1997 dal giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile

vertente tra Carafa Maria Carmela e il comune di S. Marinella,

iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace

di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 23 settembre 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 del

codice di procedura civile;

che il rimettente censura genericamente l'istituto della domanda

verbale, il quale, a suo avviso, potrebbe pregiudicare

l'imparzialità del giudice, soprattutto nei casi in cui vi sia

identità tra il giudice che riceve la domanda ed assiste la parte

nella redazione di essa e quello che decide la causa;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale

deriverebbe, ad avviso del giudice a quo dalla circostanza che mentre

la domanda verbale può proporsi per qualunque causa compresa nei

limiti di valore della competenza del giudice di pace, la difesa

personale delle parti è invece consentita, ex art. 82 cod. proc.

civ., solo nelle cause il cui valore non eccede lire un milione;

che, in relazione alle cause di importo superiore a lire un

milione, la parte non potrebbe proporre personalmente la domanda in

forma verbale ma dovrebbe essere assistita da un difensore, sì che

la parziale coincidenza dell'ambito di operatività delle indicate

norme determinerebbe la illegittimità costituzionale prospettata dal

rimettente.

Considerato che il rimettente ha omesso di specificare quali siano

i termini della fattispecie concreta sottoposta al suo esame;

che inoltre non risulta offerta alcuna motivazione in ordine alla

rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo;

che non sono stati nemmeno indicati i parametri costituzionali

che si assumono lesi;

che l'assoluto difetto di motivazione relativo ai predetti

elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura

civile, sollevata dal giudice di pace di Civitavecchia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella