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Ordinanza 313/1999 ECLI:IT:COST:1999:313 Generato dall'IA

Ordinanza 313/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 313/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Ordinanza 313/1999 · Corte costituzionale: nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale

Parole chiave

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doppia punibilità allegazioni di persecuzione contraddittorie partecipazione al reato perseguimento penale in via sostitutiva azione civile istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
art. 416-bis cod. pen
reato di cui all'art. 416-bis cod. pen;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1998 dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritta al n. 585 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della parte privata nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel corso di un

procedimento di ricusazione, con ordinanza in data 11 marzo 1998, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato un giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale

la decisione abbia comportato valutazioni di merito idonee ad

incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio;

che il remittente riferisce che la dichiarazione di ricusazione

riguarda il Presidente della Corte d'assise di Caltanissetta, il

quale ha concorso a pronunciare una sentenza con la quale il

ricusante è stato fra l'altro ritenuto responsabile, quale

componente della cosiddetta commissione provinciale di "cosa nostra",

di concorso morale nella strage di Capaci e si trova ora a giudicare

lo stesso imputato nel processo Borsellino-ter per concorso morale

nella strage di via D'Amelio, sempre in quanto componente della

cosiddetta commissione provinciale di "cosa nostra", nonché per il

reato di cui all'art. 416-bis cod. pen;

che il remittente richiama la sentenza n. 371 del 1996 di questa

Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale

la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, ad avviso del remittente, non potrebbe farsi luogo alla pura

e semplice applicazione dell'anzidetta sentenza, posto che i reati di

strage contestati all'imputato nei due giudizi sarebbero diversi,

mentre la qualità di componente dell'organismo di vertice

dell'associazione mafiosa, attribuita al medesimo imputato in

entrambi i processi, rimarrebbe estranea alla condotta, che si

sostanzierebbe unicamente nella partecipazione alla deliberazione o

nella prestazione dell'assenso all'esecuzione materiale dei delitti;

che, tuttavia, alla luce della sentenza n. 371 del 1996 e del

principio del giusto processo in essa affermato, il giudice a quo

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc.

pen. poiché, nonostante la diversità dei reati (la strage di Capaci

nel primo processo e quella di via D'Amelio nel secondo), il

successivo giudizio, nel quale il ricusante è imputato anche del

reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sarebbe pregiudicato dalla

precedente sentenza pronunciata nei suoi confronti;

che nel presente giudizio ha spiegato atto di intervento,

peraltro tardivo, la parte privata, ed è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che la sostanza costituzionalistica del quesito

sottoposto a questa Corte dal giudice remittente è se, alla luce del

principio del giusto processo, le ipotesi di incompatibilità

elencate nell'articolo 34 del codice di procedura penale debbano

essere allargate a comprendere il caso del giudice che nei confronti

della medesima persona, imputata di un reato di strage in quanto

appartenente ad un'associazione criminale, si sia già pronunciato

per un diverso reato di strage riferibile alla medesima associazione;

che, nonostante la diversità dei reati, ad avviso del

remittente, il secondo giudizio sarebbe pregiudicato per essere

stato, con la prima sentenza, l'imputato ritenuto colpevole, a titolo

di concorso morale, in quanto componente della cosiddetta commissione

provinciale dell'associazione criminosa "cosa nostra";

che in relazione al primo giudizio, riguardante la strage di

Capaci, dall'ordinanza di remissione e dal fascicolo ad essa allegato

non risulta esservi stata alcuna imputazione né alcuna condanna per

il reato di associazione di tipo mafioso, reato contestato invece nel

successivo giudizio unitamente a quello concernente la strage di via

D'Amelio, anch'esso ascritto all'imputato a titolo di concorso morale

in quanto componente della cosiddetta commissione provinciale di

"cosa nostra";

che essendo manifestamente autonomi e distinti i due reati di

strage, la contestata partecipazione a titolo di concorso morale

nell'uno e nell'altro non può non essersi realizzata attraverso

determinazioni suscettibili di valutazioni a loro volta autonome e

distinte, qualunque sia stato il contesto nel quale si assuma che

esse siano state adottate;

che essendo, quindi, sotto ogni profilo, i fatti per i quali

attualmente si procede diversi da quelli in relazione ai quali è

stata già pronunciata sentenza nei confronti del medesimo imputato,

la loro cognizione in successivi giudizi da parte del medesimo

giudice non comporta alcuna violazione del principio del giusto

processo;

che non sussistono, pertanto, le condizioni per la sollecitata

estensione della fattispecie di incompatibilità delineata dalla

sentenza n. 371 del 1996, né per l'applicazione dei principi

contenuti nella successiva sentenza n. 241 del 1999, con la quale

l'incompatibilità è stata ritenuta sussistere quando il giudice si

sia pronunciato con sentenza nei confronti del medesimo imputato per

il medesimo fatto;

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella