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Ordinanza 291/1999 ECLI:IT:COST:1999:291 Generato dall'IA

Ordinanza 291/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 291/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervenuto licenziamento

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Ordinanza 291/1999 · Corte costituzionale: per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervenuto licenziamento

Parole chiave

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soppressione delle prestazioni licenziamento del pubblico dipendente responsabilità dello Stato e dei suoi agenti espulsione nonostante gravi patologie somministrazione di cure mediche medicina del lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
sindacato previsto dall'art. 134 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto

ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici

fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto

ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici

fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 2 novembre 1998 dal pretore di Roma, nel procedimento civile

vertente tra Rossini Sergio e le Ferrovie dello Stato S.p.A.,

iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Rossini

Sergio - al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata

del rapporto lavorativo intercorso con la S.p.a. Ferrovie dello

Stato, per lo svolgimento di compiti di "medico fiduciario", nonché

per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervenuto licenziamento

- il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato, con ordinanza del 2 novembre 1998, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 6

(recte: 16) giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici

fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto

ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici

fiduciari delle Ferrovie dello Stato);

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate,

contemplate da atti di normazione secondaria aventi "forza di legge",

nel definire "autonomo" un rapporto lavorativo avente, come risulta

dalla relativa disciplina, "caratteristiche tipicamente subordinate",

si porrebbero in contrasto con vari precetti della Costituzione ed in

particolare con: l'art. 36, siccome "richiamato nella sentenza della

Corte Costituzionale n. 121 del 1993"; l'art. 3, disciplinando "in

modo differente situazioni analoghe", sì da escludere, in

particolare, che ai medici fiduciari possa applicarsi la normativa

sui licenziamenti individuali, diversamente da quanto accade per i

medici di ruolo delle stesse Ferrovie dello Stato o dipendenti da

altri datori di lavoro, nonostante si tratti, in tutti i casi, "di un

rapporto sostanzialmente subordinato", gli artt. 101 e 104, essendo

sottratto "al giudice il potere di interpretare autonomamente non

già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la

qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir dichiarare l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza

della proposta questione di costituzionalità.

Considerato che, con ordinanza n. 160 del 1999, questa Corte ha

già dichiarato manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale (sollevata, da altro rimettente, in

riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione ed

in base a prospettazioni analoghe a quelle sostenute dall'attuale

giudice a quo) dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979,

n. 1626 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n.

1542, ritenendo che gli stessi decreti non rientrano tra gli atti

aventi forza di legge e non possono, pertanto, formare oggetto del

sindacato previsto dall'art. 134 della Costituzione;

che non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal menzionato

orientamento, anche la questione di costituzionalità sollevata dal

pretore di Roma va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16

giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle

ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22

giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle

Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36,

101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella