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Ordinanza 278/1999 ECLI:IT:COST:1999:278 Generato dall'IA

Ordinanza 278/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 278/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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131 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza 278/1999 · Corte costituzionale: 131 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti sospensione delle prestazioni sospensione di pena abbandono del procedimento penale sospensione dell'istruzione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, per la possibile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma

4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 22 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, sezione prima di Napoli, iscritta al n.

131 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 aprile 1998, pervenuta a

questa Corte il 23 febbraio 1999, il Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, sezione prima di Napoli, nel giudizio

promosso per l'impugnazione del provvedimento di sospensione

dall'impiego di un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri, rinviato

a giudizio, fra l'altro, per il reato di traffico di stupefacenti, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 3, 24, 27, 4, 35 (indicato erroneamente come 5 nel

dispositivo) e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-septies,

della legge 18 gennaio 1992, n. 16 - recte: art. 15, comma 4-septies,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) -, nella parte

in cui prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio del dipendente

rinviato a giudizio per una delle ipotesi di reato di cui al comma 1,

lettera a, dello stesso art. 15;

che il remittente lamenta che la norma denunciata non gradui e

non renda in concreto possibile effettuare alcuna graduazione in

ordine al concreto disvalore giuridico del fatto, ma operi

automaticamente senza che sia possibile valutare la ricorrenza dei

presupposti per l'applicazione della norma stessa, la cui ratio

starebbe nell'essere i reati in esame espressione sintomatica di una

personalità che esclude l'ulteriore idoneità del soggetto

all'esercizio del pubblico ufficio;

che, ad avviso del giudice a quo, tale automatismo sarebbe di per

sé lesivo del principio costituzionale di eguaglianza, che richiede

di differenziare la disciplina normativa di situazioni fra loro non

assimilabili, facendo discendere la sospensione dal servizio da

comportamenti di assai diversa gravità, con violazione dei criteri

di coerenza e ragionevolezza, senza che sia possibile valutare, oltre

alla gravità specifica dell'accusa, la rilevanza del fatto in

rapporto all'attività svolta dal dipendente e il vantaggio che

l'amministrazione potrebbe avere dal suo mantenimento in servizio;

che, inoltre, sarebbero lesi il diritto al lavoro garantito dagli

artt. 4 e 35 della Costituzione, e i criteri di buon andamento e di

imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, per la possibile

sproporzione della misura - di durata indefinita ovvero con termine

incertus quando - concretantesi in una notevole riduzione dei mezzi

di sussistenza del dipendente;

che, secondo il remittente, gli obiettivi di salvaguardia

dell'ordine e della sicurezza pubblica, del buon andamento e della

trasparenza delle amministrazioni pubbliche non giustificherebbero

una deroga ai principi, espressione essi stessi di quello del buon

andamento dell'amministrazione, secondo cui la gravità del fatto non

potrebbe desumersi dal solo titolo del reato, ed il venir meno della

fiducia ai fini dell'esercizio delle funzioni non potrebbe essere

dedotto dalla sola astratta natura degli illeciti contestati, senza

alcun riferimento concreto alla vicenda;

che, sotto altro profilo, il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale della norma impugnata là dove essa

ricollega la sospensione al mero rinvio a giudizio, ciò che

costituirebbe una violazione, non giustificata dalle esigenze di

tutela dell'ordinamento, delle garanzie costituzionali, e in

particolare della presunzione di non colpevolezza, che opererebbe non

solo all'interno del processo penale, ma anche ad ogni altro effetto

che presupponga logicamente la condanna;

che ancora, secondo il remittente, sarebbe invocabile la stessa

ratio che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 141 del 1996, a

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che disponeva

la "incandidabilità" alle elezioni amministrative di coloro che

fossero rinviati a giudizio per i reati in questione, in quanto il

fondamento costituzionale del diritto al lavoro sarebbe altrettanto

rilevante quanto quello del diritto di elettorato passivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata o meglio

manifestamente infondata.

Considerato che identica questione, sollevata con riferimento anche

ai parametri oggi invocati, è stata dichiarata da questa Corte

infondata nei sensi di cui in motivazione con la sentenza n. 206 del

1999;

che in tale pronuncia si è chiarito fra l'altro che non

contrasta con le norme costituzionali indicate la previsione della

misura in questione, avente carattere cautelare ed intesa a

salvaguardare l'amministrazione dal rischio di inquinamento o di

perdita di credibilità derivante dalla permanenza dell'impiegato

nell'ufficio nonostante la pendenza di un'accusa per delitti di

criminalità organizzata; e che peraltro la disciplina in esame, per

non attribuirle un significato che comporterebbe una sproporzione fra

l'interesse tutelato e il sacrificio dei diritti del singolo, va

intesa nel senso che, da un lato, la sospensione deve

obbligatoriamente essere revocata quando nei confronti

dell'interessato sia emessa una pronuncia, anche non definitiva, di

proscioglimento o di non doversi procedere (salvo un eventuale nuovo

provvedimento di sospensione adottato discrezionalmente

dall'amministrazione nel caso in cui ne ricorrano i presupposti);

dall'altro lato, si applica alle ipotesi considerate l'art. 9, comma

2, della legge n. 19 del 1990, in forza del quale la sospensione è

revocata di diritto decorsi cinque anni senza che al rinvio a

giudizio abbia fatto seguito la pronuncia di primo grado, mentre il

sopravvenire di questa, se affermativa della responsabilità,

comporta una nuova causa di sospensione ai sensi dell'art. 15, comma

4-septies, in relazione al comma 1, lettera a, della stessa legge n.

55 del 1990;

che l'odierna ordinanza non prospetta argomenti nuovi o comunque

tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, onde

la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo

1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di

pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le

regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli

3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, sezione prima di Napoli,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola