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Ordinanza 260/1999 ECLI:IT:COST:1999:260 Generato dall'IA

Ordinanza 260/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 260/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del

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Ordinanza 260/1999 · Corte costituzionale: 1, comma 3, del

Parole chiave

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soppressione della rendita diritti a pensione incasso dei contributi di mantenimento retroattività della rendita d'invalidità mantenimento della previdenza continuazione delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del

d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale),

promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996 dal pretore di

Grosseto sul ricorso proposto da Fiorelli Renato contro l'INPS,

iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la

ricostruzione di un trattamento pensionistico in base alla sentenza

n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Grosseto,

con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 24

settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), nella parte

in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti;

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni

dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate

dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di

illegittimità costituzionale, e della successiva sentenza n. 240 del

1994 - si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., non

distinguendo tra diritti riconosciuti e almeno parzialmente

soddisfatti dalla norma e diritti contestati dall'INPS.

Considerato che il censurato d.-l. n. 499 del 1996 non è stato

convertito;

che gli effetti di tale d.-l. sono stati fatti salvi dall'art.

1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha

riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato

meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei

titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur

se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,

ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo

d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995

(art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al

pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche

allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo

1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere

ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione

(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola