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Ordinanza 251/1999 ECLI:IT:COST:1999:251 Generato dall'IA

Ordinanza 251/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 251/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pen., non consentirebbe che sia data lettura, in difetto del consenso

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 513 cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, art. 197 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen; Ordinanza 251/1999 · Corte costituzionale: pen., non consentirebbe che sia data lettura, in difetto del consenso

Parole chiave

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obbligo di testimoniare deposizioni delle parti pericolo di collusione con testimoni audizione o interrogatorio rinuncia al dibattimento orale obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con pronuncia divenuta
art. 513 cod. proc. pen
l'ufficio di testimone, in collegamento con l'art. 513 cod.
art. 210 cod. proc. pen
di reato connesso che, esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., si
art. 197 cod. proc. pen
dall'art. 197 cod. proc. pen., costituendo una forma di tutela
art. 445 cod. proc. pen
dall'art. 445 cod. proc. pen., di tale pronuncia alla sentenza di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 197 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1998 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di I.

B., iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197

del codice di procedura penale, nella parte in cui parifica la

posizione del soggetto già imputato di reato connesso. o già

coimputato, nei cui confronti sia stata applicata la pena su

richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con pronuncia divenuta

irrevocabile, al soggetto già imputato di reato connesso o già

coimputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di

condanna divenuta irrevocabile;

che il tribunale di Napoli dubita, sotto altro profilo, della

conformità della norma censurata agli evocati parametri

costituzionali, in quanto la previsione di "incompatibilità" con

l'ufficio di testimone, in collegamento con l'art. 513 cod. proc.

pen., non consentirebbe che sia data lettura, in difetto del consenso

delle parti, delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato

di reato connesso che, esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., si

avvalga della facoltà di non rispondere;

che ad avviso del giudice rimettente il divieto probatorio posto

dall'art. 197 cod. proc. pen., costituendo una forma di tutela

dell'attendibilità e genuinità della prova, sarebbe assolutamente

ingiustificato con riferimento al soggetto che ha definito la propria

posizione processuale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché

la richiesta di applicazione della pena è una forma di ammissione di

responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e

volontariamente rinuncerebbe alla presunzione di non colpevolezza e a

far valere eccezioni o pretese;

che gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione sarebbero inoltre

violati in quanto, per effetto della estensione della

incompatibilità con l'ufficio di testimone al soggetto nei cui

confronti sia stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., le

parti private, mediante il dissenso alla acquisizione delle

dichiarazioni in precedenza rese, ovvero, alternativamente, la parte

pubblica, con l'insindacabile scelta di procedere separatamente,

disponendo della prova finirebbero per disporre anche dell'azione

penale;

che in tal modo non solo si determinerebbe una irragionevole

disparità di trattamento tra chi sia raggiunto solo da una fonte di

prova "disponibile" e chi, invece, da altri elementi di prova non

disponibili, ma sarebbe anche compromesso l'effettivo esercizio della

giurisdizione penale ed eluso il fine primario del processo che

consiste nella ricerca della verità;

che inoltre la disposizione censurata si porrebbe in contrasto

con gli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. in quanto, in mancanza di

consenso di alcuno degli imputati alla utilizzazione delle

dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto cui sia stata

applicata la pena con sentenza divenuta irrevocabile e che in

dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe

irragionevolmente leso il diritto di difesa degli imputati che tale

consenso abbiano, invece, prestato: anche nei confronti di costoro la

valenza di tali dichiarazioni dovrebbe, infatti, essere depurata da

riferimenti a fatti o a contesti relativi alle altre posizioni, con

la conseguenza che verrebbero ad essere svuotati di contenuto il

diritto di azione, in particolare delle vittime del delitto, ed i

principi di indefettibilità della giurisdizione e di legalità, i

quali postulano che la garanzia del giusto processo non impedisca al

giudice di conoscere il fatto-reato e di attuare il suo dovere di

applicare la legge;

che la questione risulta sollevata nel corso del dibattimento in

relazione alle dichiarazioni rese, in una precedente udienza, da un

soggetto che aveva riferito sui rapporti intercorsi tra se medesimo,

un altro soggetto e l'imputato del giudizio a quo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata, in quanto il divieto posto dalla disposizione impugnata

che discenderebbe dalla situazione di "coinvolgimento" nel processo

del soggetto che si vuole assumere come testimone, troverebbe ragione

anche in relazione alla posizione del soggetto che ha definito la sua

situazione processuale con sentenza di patteggiamento, attesa la

equiparazione, a tutti gli effetti non esplicitamente esclusi

dall'art. 445 cod. proc. pen., di tale pronuncia alla sentenza di

condanna.

Considerato che dall'ordinanza non risulta individuata la

situazione processuale in relazione alla quale assume rilevanza la

disposizione censurata;

che, infatti, il tribunale rimettente omette di chiarire se

l'imputato di reato connesso, nei cui confronti è stata emessa la

sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile, sia il

soggetto indicato come colui che ha già reso tali dichiarazioni in

dibattimento, ovvero il soggetto a cui in quelle medesime

dichiarazioni si fa riferimento, ma del quale in nessun modo viene

indicata la posizione processuale, e del quale neppure è chiarito se

sia stato sentito o se si sia avvalso della facoltà di non di

rispondere;

che, in definitiva, dall'ordinanza di rimessione non è dato

desumere se e quando sia stato esaminato il dichiarante al quale si

vorrebbe estendere il trattamento dei testimoni, né se, non avendo

egli risposto, vi sia stato dissenso delle parti alla utilizzazione

delle sue precedenti dichiarazioni;

che, inoltre, non è dato comprendere se oggetto della questione

concernente le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso

siano le regole per l'acquisizione, ovvero il regime di utilizzazione

e di valutazione, di tali dichiarazioni;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo

comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dal tribunale di

Napoli con l'ordinanza in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola