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Ordinanza 245/1999 ECLI:IT:COST:1999:245 Generato dall'IA

Ordinanza 245/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 245/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 245/1999 · Corte costituzionale: giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due

Parole chiave

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difesa e questioni militari procedura penale militare corrispondenza con il difensore proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'istruzione controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
sancito dall'art. 25 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio

1998 dal Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 41 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli

atti che producono l'effetto di interrompere il corso della

prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia

giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il

contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole

non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al pubblico

ministero" anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia

giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due

atti, promananti sempre dal medesimo organo;

che sarebbe altresì violato il diritto di difesa in quanto

l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine

della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre

l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di

fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte chiamata più volte a pronunciarsi sul

medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e

n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del

tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di legalità

sancito dall'art. 25 della Costituzione;

che gli argomenti ulteriori addotti a sostegno della questione

non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza

n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente;

che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola