Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 243/1999 ECLI:IT:COST:1999:243 Generato dall'IA

Ordinanza 243/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 243/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 294 cod. proc. pen; Ordinanza 243/1999 · Corte costituzionale: 910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti del detenuto diritti della difesa carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 294 cod. proc. pen
dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., in
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, primo

comma, e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 14 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n.

910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 13

novembre 1998 dal Tribunale di Bologna, sezione per il riesame,

iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di

custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento, e dell'art. 302 dello stesso codice, nella

parte in cui non prevede la cessazione di efficacia della misura

qualora l'interrogatorio non abbia avuto luogo nei termini previsti

dal citato art. 294 del codice di rito;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, il quale,

nel denunciare l'illegittimità dell'art. 294, comma 1, cod. proc.

pen. "limitatamente all'inciso "Nel corso delle indagini

preliminari" ", sostanzialmente sollecita una pronuncia che estenda

la declaratoria adottata con la sentenza n. 77 del 1997 anche alla

fase successiva a quella della trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento;

che nei giudizi non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 32 del 1999, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere;

che successivamente è stato emanato il decreto-legge 22 febbraio

1999, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile

1999, n. 109, il quale, dopo aver ridisegnato il regime

dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., in

relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito all'art. 4 due

disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che nei

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo

decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui

esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice

del dibattimento perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima

data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294

cod. proc. pen. e che in tali casi l'obbligo di interrogare

l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore dello stesso

decreto, è già stato aperto il dibattimento;

che, di conseguenza, è necessario restituire gli atti ai giudici

a quibus perché verifichino se, alla stregua della sentenza

costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa di cui

innanzi si è detto, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Napoli ed al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola