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Ordinanza 238/1999 ECLI:IT:COST:1999:238 Generato dall'IA

Ordinanza 238/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 238/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei

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Ordinanza 238/1999 · Corte costituzionale: sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei

Parole chiave

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libertà di espressione e d'informazione perseguimento penale per diffamazione diritto di stampa pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete denuncia mendace segreto professionale dei giornalisti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso dal Tribunale di Roma, sez. 10 penale, con ricorso

depositato il 22 gennaio 1999 ed iscritto al n. 107 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 22 gennaio 1999, il

Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con

la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta

per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i

quali è in corso il procedimento penale instaurato davanti allo

stesso Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi -

imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere, con

dichiarazioni rese ad agenzie giornalistiche, offeso, anche con

l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Giancarlo

Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

- concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che le dichiarazioni per cui è giudizio costituirebbero, secondo

il Tribunale ricorrente, condotta esulante dall'esercizio delle

funzioni di parlamentare, onde la Camera dei deputati avrebbe, con la

deliberazione di insindacabilità, illegittimantente esercitato il

proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del

collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare;

che, pertanto, il ricorrente chiede dichiararsi che "non spettava

alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita

all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art.

68, primo comma, Cost.", e conseguentemente annullarsi la relativa

deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16

settembre 1998.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile

in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione

spetti alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a

seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto,

ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

conflitto promosso dall'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare

della eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a

dichiarazioni da lui rese, nei confronti della Camera, che ha

valutato tali dichiarazioni come costituenti opinioni espresse dal

deputato o dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni, in ordine

alla riconducibilità delle dichiarazioni stesse alla previsione

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni

costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si

assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare, ed

insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la

volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn.

37, 254 e 469 del 1998): onde il presente conflitto deve ritenersi

ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87

del 1953.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei

deputati, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Roma, il ricorso e la

presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in

persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla

comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati,

con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della

Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola