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Ordinanza 21/1999 ECLI:IT:COST:1999:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lato, è giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto

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Ordinanza 21/1999 · Corte costituzionale: lato, è giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto

Parole chiave

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contravvenzioni infrazione privilegiata contravvenzione per violazione edilizia reato di poca entità commisurazione della pena minorile reati violenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Forlì, iscritta

al n. 354 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede

l'esclusione della applicabilità delle pene sostitutive di cui agli

artt. 53 e seguenti della stessa legge n. 689 del 1981 alle

violazioni in materia urbanistica;

che a tal proposito il giudice rimettente rileva che se, da un

lato, è giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto

volto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale, e dunque

l'applicazione di una sanzione penale anche nei casi di modesto

rilievo, non altrettanto giustificata e ragionevole appare in tali

ipotesi l'esclusione oggettiva e automatica della sostituzione della

pena detentiva con misure meno afflittive;

che trattando, pertanto, con lo stesso rigore l'autore di un

grave illecito urbanistico e quello che ha realizzato, come nella

specie, una modesta violazione, la norma impugnata contrasterebbe ad

un tempo con il principio di uguaglianza e con quello sancito

dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché la finalità

delle pene sostitutive è proprio quella di favorire la

risocializzazione del reo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile ed

infondata" per le considerazioni poste a fondamento di altri atti di

intervento spiegati in relazione a consimili questioni.

Considerato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di

scrutinare, per profili tuttavia diversi da quelli ora dedotti, la

legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981

nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive ai

reati previsti dalla legge in materia edilizia ed urbanistica,

disattendendo la fondatezza delle relative censure (v., in

particolare, la sentenza n. 145 del 1997 e le ordinanze nn. 157 e 257

del 1997 e 153 del 1998);

che nella specie il giudice a quo anziché evocare un tertium

comparationis sollecita una pronuncia integralmente caducatoria della

previsione ostativa sul presupposto che essa non consentirebbe di

graduarne l'operatività in funzione del maggiore o minor rilievo

della violazione urbanistica cui l'esclusione delle pene sostitutive

andrebbe riferita;

che a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte è

consolidata nell'affermare che appartiene alla discrezionalità del

legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la

configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (v.,

da ultimo, ordinanza n. 435 del 1998), fra le quali certamente

rientrano le pene sostitutive introdotte e disciplinate dalla legge

n. 689 del 1981; sicché, e come lo stesso rimettente non ha mancato

di sottolineare, coniugandosi la normativa in materia urbanistica ed

edilizia alla tutela di beni di risalto costituzionale, l'esclusione

delle pene sostitutive in tale settore non può dirsi in sé ed in

ogni caso priva di adeguata giustificazione;

che pertanto spetta al legislatore introdurre adeguati correttivi

che valgano a rendere più flessibile la previsione oggetto di

impugnativa, nel quadro della più generale riforma dell'intero

sistema delle pene sostitutive, più volte auspicato da questa Corte

(v. sentenza n. 145 del 1997);

che di conseguenza la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola