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Ordinanza 205/1999 ECLI:IT:COST:1999:205 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to administrative penalty procedure for labor safety violations. The court rejects claims of arbitrary discretion and unequal treatment. The decision upholds the legislative framework for administrative resolution of contraventions. The ruling clarifies that voluntary remediation allows administrative closure regardless of prior prescription. The court emphasizes the policy goal of reducing judicial caseloads in labor law. The decision affirms the legislature's intent to prioritize worker protection over punitive measures. The outcome confirms the validity of the administrative penalty system under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza 205/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 21, paragraph 2 of Legislative Decree 758/1994 manifestly unfounded. The challenge argued that the law created arbitrary disparities by allowing administrative resolution only when a formal prescription was issued, violating principles of equality and legislative discretion. The Court reasoned that the legislative intent prioritized worker safety and encouraged voluntary remediation, making the lack of a formal prescription a predictable consequence of the violation's nature rather than an arbitrary choice. Consequently, the Court held that the administrative procedure remains valid and effective for resolving labor safety infractions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 76 Cost.; The legislative framework for administrative penalties in labor law does not violate constitutional principles of equality or legislative discretion when the inability to issue a formal prescription is a necessary consequence of the violation's nature, as the system effectively encourages voluntary remediation to protect workers and reduce judicial caseloads.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor safety violations administrative penalty procedure formal prescription requirement constitutional equality principle legislative discretion limits voluntary remediation judicial caseload reduction pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe
Art. 76 Cost.
procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione
Art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994
art. 3 Cost
si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe
art. 76 Cost
procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 19 del 1998
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con sei

ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 17 febbraio, il 21 maggio,

il 6 ed il 16 giugno (n. 2 ordinanze) 1998 dal giudice per le

indagini preliminari della Pretura di Pistoia, rispettivamente

iscritte ai nn. 642, 643, 681, 682, 683, 684 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e

40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con sei ordinanze di analogo tenore, pronunciate in

altrettanti procedimenti nei quali il pubblico ministero, in mancanza

di apposite prescrizioni impartite al contravventore dall'organo di

vigilanza, aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna,

il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di

Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione - in relazione all'art. 1, comma 1, lettera b), della

legge 6 dicembre 1993, n. 499, contenente delega al Governo per la

riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro -, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede

che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore

al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del

massimo dell'ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in

cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale

impossibilità della sua emanazione;

che, in particolare, nelle ordinanze di rimessione r.o. nn.

681684 del 1998 il giudice a quo rileva che l'organo di vigilanza

aveva ritenuto di non impartire alcuna prescrizione a norma dell'art.

20 del citato decreto legislativo, in quanto si trattava di "reato

già consumato e non ottemperabile" mentre nelle ordinanze r.o. nn.

642 e 643 del 1998 l'impossibilità di impartire la prescrizione è

stata specificamente ricollegata alla natura della violazione

contestata;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata

si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe

irragionevolmente dipendere la possibilità di definire in via

amministrativa il procedimento dalla natura della violazione, ossia

da un elemento estraneo alla volontà del contravventore, ovvero

dalla insindacabile discrezionalità dell'organo di vigilanza di

impartire la prescrizione, e determinerebbe disparità di trattamento

tra il contravventore a cui venga imposta una prescrizione che gli

consente di definire la violazione contestata avvalendosi della

procedura amministrativa prevista dalla legge, e il contravventore al

quale non venga impartita alcuna prescrizione, che si vedrebbe

preclusa la possibilità di definire in via amministrativa il

procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione

della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della

legge n. 499 del 1993, che delega il Governo a stabilire una causa di

estinzione dei reati in materia di tutela della sicurezza e

dell'igiene del lavoro "consistente nell'adempimento, entro un

termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle

prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di

eliminare la violazione accertata, nonché al pagamento in sede

amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo

dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione" in quanto la

direttiva non lascia alcun margine di discrezionalità all'organo di

vigilanza, mentre nella disciplina emanata dal legislatore delegato

l'obbligatorietà della prescrizione risulta condizionata dallatu

nalara delzi violaceone ac rtata.

Considerato che, stante il contenuto pressoché identico delle sei

ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che analoga questione di legittimità costituzionale è già

stata presa in esame da questa Corte e dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 416 del 1998;

che anche le censure di legittimità costituzionale oggetto del

presente giudizio si basano sull'erroneo presupposto che, ove si

tratti di reato per cui sia "ontologicamente" impossibile impartire

qualsiasi prescrizione per eliminare la contravvenzione accertata, la

natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini

di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento in

relazione alla applicabilità della disciplina del decreto

legislativo n. 758 del 1994;

che, al contrario, l'obiettiva diversità della struttura dei

diversi reati, quale risultante dagli elementi costitutivi della

fattispecie e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la

commissione e la consumazione del reato stesso, nonché la natura

istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del

legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici

traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte

dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si

vuole imporre l'osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale;

che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano

giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie

incriminatrici;

che sotto questo profilo non ha pregio neppure la censura

prospettata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina

impugnata in realtà non riconosce alcuna "discrezionalità"

dell'organo di vigilanza: l'impossibilità di impartire la

prescrizione secondo la prospettazione del rimettente - è infatti

una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione

contestata, sicché non può configurarsi alcun eccesso di delega da

parte del legislatore delegante;

che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del

1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la

violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la

prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o

fosse stata impartita senza osservare le forme richieste dalla legge,

aveva precisato che esistono soluzioni interpretative tali da

consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato,

idonee a "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle

espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura

disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758

del 1994";

che tale conclusione trova il suo fondamento nella ratio del

decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice

obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di

prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del

lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle

violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente

rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una

consistente deflazione processuale;

che, sulla base di tale ratio, ove risultasse che le conseguenze

dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento

volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto

comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione

del reato, il contravventore previa valutazione da parte

dell'autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di

realizzazione della violazione contestata potrebbe comunque essere

ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al

procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli

articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola