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Ordinanza 159/1999 ECLI:IT:COST:1999:159 Generato dall'IA

Ordinanza 159/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 159/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 159/1999 · Corte costituzionale: 1 della legge 5

Parole chiave

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accesso ai concorsi interni esame delle candidature clausola di coscienza parzialità del giudice divieto di rappresentanza dell'avvocato diritto ecclesiastico protestante
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di

concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso

proposto da Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Università e

della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 639

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Pascali Raffaele nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

ordinanza 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24

agosto 1998) - emessa nel giudizio promosso da Pascali Raffaele

contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e

tecnologica, per l'annullamento dell'intero procedimento relativo al

conferimento del giudizio di idoneità a professore associato per il

raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui alla legge di

delega n. 28 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n.

382 del 1980 ed ai decreti ministeriali 4 dicembre 1980, 26 aprile

1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del giudizio

di non idoneità del ricorrente, conseguito nella prima e seconda

tornata - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, recante

"Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi

universitari", nella parte in cui riconosce ai docenti universitari

in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione

delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a

professore associato;

che il rimettente, assumendo che la disposizione censurata,

contrariamente a quanto si evince dal titolo della legge, abbia in

realtà innovato la disciplina previgente, ritiene che la stessa si

ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108,

secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della

questione;

che si è costituita fuori termine la parte privata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 451 del 1991, ha

dichiarato non fondata identica questione - sollevata dallo stesso

Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse nella

medesima data di quella in epigrafe - in quanto ha escluso che la

norma impugnata abbia natura innovativa, confermandone nel contempo

il carattere di norma di interpretazione;

che su identica questione - sollevata sempre dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa

contestualmente alle altre sopra ricordate, ma pervenuta

successivamente - questa Corte si è, di poi, pronunziata nel senso

della manifesta infondatezza (ordinanza n. 110 del 1992);

che, non emergendo argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli

già esaminati, non resta che ribadire la declaratoria di manifesta

infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341

(Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi

universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104,

primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola