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Ordinanza 133/1999 ECLI:IT:COST:1999:133 Generato dall'IA

Ordinanza 133/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 133/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, in sede

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen; Ordinanza 133/1999 · Corte costituzionale: prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, in sede

Parole chiave

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concorso proprio pericolo di collusione con testimoni parzialità del giudice partecipazione alla procedura dubbi sull'imparzialità questione pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6

dicembre 1996 dal tribunale di Napoli, iscritta al n. 294 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con ordinanza del 6 dicembre 1996 il tribunale di

Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, in sede

di riesame (o di appello), pronunciando nei confronti di uno o più

concorrenti in ipotesi di reati a concorso necessario, abbia valutato

la posizione di altri coindagati":

che l'ordinanza richiama la sentenza n. 131 del 1996, con la

quale questa Corte ha chiarito che la disciplina

dell'incompatibilità, contenuta nell'art. 34 del codice di procedura

penale, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di

giudizi della medesima natura da parte dello stesso giudice, e quindi

sulla esigenza di proteggere il giudizio di merito dal rischio di

pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da

valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria espresse in

occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali;

che - rileva il remittente - questa Corte, con la sentenza n.

432 del 1995, aveva già affermato che i principi sopra ricordati

devono trovare applicazione anche in riferimento ai provvedimenti

cautelari personali nei loro rapporti col giudizio di merito sulla

imputazione, in quanto le pronunce cautelari presuppongono pur sempre

un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità,

ancorché basato su indizi e non ancora su prove;

che successivamente - ricorda ancora il giudice a quo - questa

Corte, con la sentenza n. 371 del 1996, ha ulteriormente esteso le

ipotesi di incompatibilità, dichiarando costituzionalmente

illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso

a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri

soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque

valutata;

che, alla luce di tali pronunce, il remittente dubita della

legittimità costituzionale del citato art. 34, comma 2, nella parte

in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di alcuni coimputati di reato a concorso necessario il

giudice che, essendosi pronunciato, in sede di riesame o di appello,

su misura cautelare personale disposta nei confronti di altri

concorrenti nel medesimo reato, ne abbia già valutato la posizione;

che la mancata previsione di questa ulteriore ipotesi di

incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo, poiché

si avrebbe una duplicazione di giudizi della medesima natura da parte

dello stesso giudice, con conseguente rischio di pregiudizio

derivante da precedenti valutazioni sul merito dell'ipotesi

accusatoria espresse dallo stesso giudicante.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331

del 1997, ha dichiarato inammissibile analoga questione di

costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del

1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del

giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di

incompatibilità e chiarendo che, se il pregiudizio deriva non da una

sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel caso di specie, da

un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di

tutela non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive

sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area

degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi

preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice:

che i precedenti di questa Corte appena citati sono idonei ad

offrire la soluzione della presente questione, poiché le pronunce in

sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali

delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e

comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal

giudice in sede di applicazione di tali misure (sentenza n. 131 del

1996);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola