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Ordinanza 128/1999 ECLI:IT:COST:1999:128 Generato dall'IA

Ordinanza 128/1999 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 128/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 128/1999 · Corte costituzionale: dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un

Parole chiave

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declinatoria di competenza limiti della competenza incompetenza per materia capacità processuale trasmissione per incompetenza bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 2 maggio 1998 dal giudice di pace di Cassino nel procedimento

civile vertente tra Buttaglieri Antonio e il comune di Piedimonte S.

Germano, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale, in

sede di conclusioni, era stata eccepita l'incompetenza per materia o

per valore del giudice adito, il giudice di pace di Cassino, con

ordinanza emessa il 2 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in

quanto tale norma, ponendo un limite temporale alla rilevabilità

dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un

giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui

l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto con il principio della precostituzione del giudice, poiché

permette la sostituzione del giudice naturale con altro giudice

"virtuale, speciale e per una sola causa", il quale verrebbe ad

acquisire il potere giurisdizionale non in forza di una previsione

normativa, ma per una mera omissione delle parti;

che in tal modo la individuazione del giudice sarebbe rimessa

alla disponibilità delle stesse parti, che potrebbero accordarsi per

scegliere un giudice incompetente.

Considerato che, come più volte questa Corte ha avuto modo di

affermare, al legislatore deve riconoscersi la più ampia

discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e

nell'articolazione del processo, fermo il limite della

ragionevolezza;

che il legislatore può quindi legittimamente introdurre

limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a

vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo;

che la ratio del novellato art. 38 del codice di procedura

civile, consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle

questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal

legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione

dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre

il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza, ed essa

risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la

riforma del processo civile;

che gli inconvenienti lamentati dal rimettente, i quali

consisterebbero nella possibilità che le parti scelgano un giudice

incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono

nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo

preliminare in ordine alla competenza;

che la questione è quindi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice

di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola