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Ordinanza 5/1998 ECLI:IT:COST:1998:5 Generato dall'IA

Ordinanza 5/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 5/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 8 d.P.R. n. 599/1973, art. 24 della Costituzione, art. 2320 c.c, art. 53 della Costituzione; Ordinanza 5/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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quota sociale diritti sociali imposta sui profitti derivanti da partecipazioni bilancio sociale dell'impresa legittimazione dell'azionista reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 8 d.P.R. n. 599/1973
600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 d.P.R.
art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile" (sentenza
art. 2320 c.c
divieto di ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c.", non abbia alcuna
art. 53 della Costituzione
alla violazione dell'art. 53 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 5

dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro

l'Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave e dallo stesso

Ufficio contro Bigaran Egidio, iscritta al n. 1290 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia,

nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte

dirette di San Donà di Piave per l'annullamento degli avvisi di

accertamento con i quali venivano attribuiti al ricorrente maggiori

redditi di partecipazione ai fini IRPEF quale socio accomandante di

una s.a.s., ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1995 (r.o. n.

1290/1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli

artt. 53 e 28 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione rimettente, l'art. 5 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede - con

riferimento alla posizione del socio accomandante - che i redditi

delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita

semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro

percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli

utili "nonostante gli sia denegata la legittimazione passiva nei

giudizi inerenti il reddito della società medesima ai fini ILOR,

accertato con i criteri dell'art. 38 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 d.P.R. n.

599/1973", si porrebbe in contrasto con gli artt. 53 e 28 della

Costituzione, privando l'accomandante della possibilità di provare

che il reddito sociale, allo stesso imputato proporzionalmente alla

sua quota, è inferiore a quello accertato nei confronti della

società. Con conseguente violazione dei princpi costituzionali della

corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva e del diritto

di difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata.

Considerato, preliminarmente, che nel testo dell'ordinanza, sono

indicati non sempre correttamente i riferimenti sia alla legislazione

vigente (d.P.R. n. 600/1993 anziché n. 600/1973, d.P.R. n. 597/1993

anziché n. 597/1973) che al parametro costituzionale di riferimento

evocato dalla Commissione rimettente (art. 28 anziché art. 24 della

Costituzione);

che le succitate inesattezze non precludono, tuttavia, l'esame

della questione dovendosi, quando i termini della stessa risultino

sufficientemente chiari, procedere a rettificare l'indicazione

erronea della disposizione di legge denunciata o del parametro

costituzionale di riferimento (sentenze nn. 188 del 1994 e 142 del

1993, ordinanza n. 476 del 1994);

che la premessa da cui muove il giudice a quo e che sorregge la

censura di incostituzionalità, consiste nell'assunto che nella

società in accomandita semplice l'accomandante, "in forza del

divieto di ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c.", non abbia alcuna

veste a contraddire l'accertamento ai fini ILOR ex art. 40, secondo

comma, d.P.R. n. 600/1973, e che pertanto sia privo di legittimazione

ad impugnare siffatto accertamento;

che sul punto non esiste un consolidato orientamento della

giurisprudenza, la quale ha talora ammesso, talora escluso, la

legittimazione del socio accomandante (ad agire o ad intervenire) nel

giudizio relativo all'accertamento unitario del reddito della

società;

che, anche ammettendo in ipotesi la fondatezza della premessa

interpretativa della Commissione rimettente, deve escludersi che

dalla stessa discenda la incostituzionalità della norma denunciata,

la quale potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse preclusa al socio

accomandante ogni tutela giurisdizionale dei suoi diritti;

che la norma censurata, non solo non esclude siffatta

possibilità, ma deve essere interpretata in conformità al principio

affermato da questa Corte secondo cui "... tutte le norme le quali

prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non

escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel

qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale),

devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al

soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista

dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile" (sentenza

n. 184 del 1989);

che, dunque, al socio accomandante, privo di legittimazione

processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito

societario ai fini dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre

consentita, allorché gli sarà notificato l'accertamento del suo

reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti,

contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di

partecipazione nonostante l'intervenuta definitività

dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR;

che in siffatta motivazione resta assorbita la censura relativa

alla violazione dell'art. 53 della Costituzione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola