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Ordinanza 465/1998 ECLI:IT:COST:1998:465 Generato dall'IA

Ordinanza 465/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 465/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 465/1998 · Corte costituzionale: con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva contravvenzione per violazione edilizia sanzioni penali uguaglianza nell'illegalità pena privativa della libertà nulla poena sine lege

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
art. 27 della Costituzione
nuovi o diversi da quelli già esaminati, risultando l'art. 27 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha,

con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle

leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la

pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria:

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha

dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento all'art.

3 della Costituzione, e che il giudice a quo non adduce argomenti

nuovi o diversi da quelli già esaminati, risultando l'art. 27 della

Costituzione chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola