Ordinanza 465/1998 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 465/1998 · Corte costituzionale: con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha,
con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle
leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la
pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria:
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha
dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento all'art.
3 della Costituzione, e che il giudice a quo non adduce argomenti
nuovi o diversi da quelli già esaminati, risultando l'art. 27 della
Costituzione chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola