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Ordinanza 432/1998 ECLI:IT:COST:1998:432 Generato dall'IA

Ordinanza 432/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 432/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998

Regesto Legislator

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art. 459 cod. proc. pen, art. 464 cod. proc. pen, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 432/1998 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale questione pregiudiziale diritti della difesa rispetto del procedimento precontenzioso legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 459 cod. proc. pen
legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella
art. 464 cod. proc. pen
posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464
art. 24 della Costituzione
che, relativamente al parametro dell'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Sergio Biella ed altro, iscritta

al n. 207 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano ha sollevato con ordinanza del 21 gennaio 1998,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella

parte in cui non prescrive, prima della richiesta del pubblico

ministero di emissione del decreto penale di condanna,

l'interrogatorio dell'indagato ovvero la notifica, al medesimo,

dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio;

che il giudice rimettente muove dalla modifica legislativa

portata dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, alle norme

che contengono la disciplina della richiesta del pubblico ministero

di rinvio a giudizio nel procedimento dinanzi al tribunale o alla

corte d'assise (art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) e del decreto di

citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento

davanti al pretore (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), modifica

consistente nella previsione, a pena di nullità, dell'invito,

rivolto alla persona sottoposta a indagini, a presentarsi per rendere

l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;

che ad avviso del giudice di merito il legislatore avrebbe in tal

modo assimilato la disciplina del procedimento ordinario a quella del

giudizio immediato, che prevede, tra i propri presupposti, appunto

l'interrogatorio ovvero l'invito a presentarsi (art. 453, comma 1,

cod. proc. pen.);

che in tale mutato quadro legislativo, caratterizzato

dall'intenzione del legislatore di impedire l'esercizio dell'azione

penale inaudita altera parte, la mancata previsione dell'obbligo di

effettuare l'interrogatorio, o di notificare l'invito a renderlo,

anche in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale,

risulterebbe irragionevolmente discriminatoria e lesiva delle

garanzie difensive, tanto più in considerazione del contenuto

sostanziale di condanna che è proprio del decreto penale;

che l'irragionevolezza dell'omissione legislativa censurata

sarebbe ulteriormente sottolineata dalla considerazione della

attribuzione alla discrezionalità del pubblico ministero della

scelta tra un rito "garantito" e il procedimento per decreto ("non

garantito"), nonché dall'inadeguatezza, sul piano della garanzia

difensiva, dello strumento dell'opposizione al decreto, poiché

questo determina per l'appunto, secondo la normativa in vigore,

l'obbligo di emissione di un decreto di giudizio immediato che

comunque non è preceduto dall'interrogatorio dell'imputato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente richiede a questa Corte una

pronuncia che estenda alla disciplina del procedimento per decreto

penale a) sia la prescrizione dell'interrogatorio dell'indagato prima

della relativa richiesta, secondo lo schema posto dall'art. 453,

comma 1, cod. proc. pen., per il giudizio immediato, b) sia la

prescrizione della previa notificazione dell'invito a presentarsi per

rendere l'interrogatorio, stabilita dalle norme che regolano il

giudizio immediato (art. 453 citato) nonché, a seguito della legge

16 luglio 1997, n. 234, dalle norme che disciplinano la richiesta di

rinvio a giudizio (art. 416) e il decreto di citazione a giudizio nel

procedimento pretorile (art. 555);

che la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare

il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra

detti, è in contrasto con la specificità del primo, in particolare

sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua

configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito,

improntato a criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo,

sentenza n. 274 del 1997), in cui l'accertamento contenuto nel

provvedimento del giudice - non a caso denominato "decreto" - viene

posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464

cod. proc. pen.), allorché l'interessato, con l'opposizione,

manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento;

che, posta l'anzidetta struttura del procedimento monitorio, nel

quale è l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al "giudizio"

- nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato,

o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte

processuali espresse dall'opponente -, la previsione di una

anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo

interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo,

così come richiesta dal rimettente, non può dirsi soluzione

costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con

gli altri schemi processuali, che sono diversi e non comparabili;

che d'altra parte l'anzidetta estensione non è

costituzionalmente necessitata neppure alla luce della ratio della

legge n. 234 del 1997, giacché l'esigenza di garantire la conoscenza

dell'indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella

particolarità del disegno del procedimento monitorio, sulla fase

processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il

decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva

(sentenza n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970), che è

essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277 del

1996);

che la mancata ricomprensione del procedimento per decreto

nell'ambito delle modifiche processuali apportate dal legislatore nel

1997 non può configurarsi pertanto come un'omissione irragionevole o

discriminatoria;

che, relativamente al parametro dell'art. 24 della Costituzione,

va ribadito che anche nella disciplina del nuovo codice il decreto

penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione,

cosicché l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza

dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che

segue all'opposizione (sentenze nn. 344 del 1991, 27 del 1966, 170

del 1963), ciò che non risulta in alcun modo intaccato dalla

denunciata scelta legislativa;

che, per quanto osservato, la questione di costituzionalità

prospettata dal rimettente risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola