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Ordinanza 431/1998 ECLI:IT:COST:1998:431 Generato dall'IA

Ordinanza 431/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 431/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 431/1998 · Corte costituzionale: ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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inquinamento dei corsi d'acqua distanza dai corsi d'acqua tassa per l'evacuazione delle acque di scarico politica in materia di acque violazione di norme di protezione qualità dell'acqua

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma

2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso dal

pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, nei

procedimenti penali riuniti a carico di Bernardo Gellon, con

ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 12 giugno 1997), iscritta al n. 454 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore

Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1995 e pervenuta

il 12 giugno 1997, il pretore di Cagliari, sezione distaccata di S.

Antioco, nel corso di un procedimento penale per violazione delle

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio

1976, n. 319), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe

specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del d.-l. n. 79 del

1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del

1976, disponendo che, per gli scarichi diversi da quelli provenienti

da insediamenti produttivi, l'inosservanza dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento

delle acque, anziché costituire reato, è punita come illecito

amministrativo, con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di

lire); b) l'aggiunta, disposta dall'art. 6, comma 2, del d.-l. n. 79

del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del

1976, che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a

cento milioni di lire), anziché con sanzione penale, l'apertura o

l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza

avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che

l'autorizzazione è stata negata o revocata;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate

violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una

irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina

degli scarichi produttivi, giacché identica negli effetti sarebbe la

potenzialità inquinante degli scarichi delle pubbliche fognature;

inoltre le stesse disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela

del paesaggio e con il diritto alla salute (artt. 9 e 32 della

Costituzione);

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale si

riferisce alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi (senza

autorizzazione o con superamento dei limiti di accettabilità)

provenienti da pubbliche fognature, disciplina differenziata rispetto

a quella prevista per gli scarichi provenienti da insediamenti

produttivi, per i quali l'omessa richiesta di autorizzazione ed il

superamento dei limiti di accettabilità costituiscono reato;

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,

analoghe questioni di legittimità costituzionale, dirette a

reintrodurre figure di reato, sono state dichiarate inammissibili

(sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente inammissibili (ordinanze

nn. 332 e 432 del 1996 e n. 90 del 1997), giacché spetta

esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie

penali o aggravare le pene (art. 25, secondo comma, Cost.);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17

marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32

della Costituzione, dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di S.

Antioco, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola