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Ordinanza 43/1998 ECLI:IT:COST:1998:43 Generato dall'IA

Ordinanza 43/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 43/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato

Regesto Legislator

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Ordinanza 43/1998 · Corte costituzionale: gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato

Parole chiave

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fornitore di servizi di telecomunicazione indennità per inconvenienze indennità per la clientela privilegio di responsabilità indennità di patrocinio prestazioni accessorie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8

settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per

l'abbonamento telefonico), promosso con ordinanza emessa il 12

gennaio 1996 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile

vertente tra Ceccherini Francesca e la SIP S.p.A. (ora Telecom

S.p.A.), iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.);

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 12

gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 26

del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di

servizio per l'abbonamento telefonico), nella parte in cui, limitando

la responsabilità della SIP ad un indennizzo pari al doppio del

canone annuo, non prevede a carico della società un adeguato obbligo

di risarcimento per i danni conseguenti all'utente dall'omessa

inserzione del suo nominativo nell'elenco predetto;

che, a parere del giudice a quo, la denunciata limitazione di

responsabilità determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra società ed utente, menomando altresì il diritto di

agire di questi;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

Telecom S.p.A. (ex SIP), preliminarmente eccependo l'inammissibilità

della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di

infondatezza;

Considerato che il giudice a quo si limita a censurare la sola

norma contenuta nel d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (modificato con

d.m. 13 febbraio 1995, n. 191), concernente l'approvazione del

regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, palesemente

insuscettibile, stante la sua natura regolamentare, di essere

sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale (v. sentenza

n. 456 del 1994);

che la proposta questione è pertanto manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988,

n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento

telefonico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella