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Ordinanza 415/1998 ECLI:IT:COST:1998:415 Generato dall'IA

Ordinanza 415/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 415/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 77 Cost; Ordinanza 415/1998 · Corte costituzionale: 25, comma 2 del

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza lavoro pericoloso reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici violazioni delle norme procedurali sicurezza dei lavoratori e della popolazione misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe
art. 77 Cost
con l'art. 77 Cost., in quanto l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal pretore di Grosseto nel

procedimento penale a carico di T. G., iscritta al n. 59 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Grosseto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme

del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia

di sicurezza e di igiene del lavoro, "non si applicano ai

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto" in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, in

relazione all'art. 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993,

n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio

in materia di lavoro);

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria

contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe

ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto

in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, "in

contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi

penali nel tempo" disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.,

con l'art. 77 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), n. 1, della

legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di

tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio

direttivo che prevede quale causa di estinzione del reato

l'adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli

organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata,

non ha disposto alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale

in tema di successione delle leggi penali nel tempo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in

quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo del decreto

legislativo in esame non ha concreta possibilità di operare ove il

processo sia già iniziato.

Considerato che l'ordinanza ha contenuto analogo a quello di altre

due ordinanze emesse dal medesimo giudice a quo che hanno dato luogo

a giudizi riuniti di costituzionalità definiti da questa Corte con

l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998;

che, come fu anche allora osservato, l'ordinanza è del tutto

carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in

cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in

vigore il decreto legislativo in esame: se nella fase delle indagini

preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova

disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma

transitoria di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale,

ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in

un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più

potuto trovare applicazione;

che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova

disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del

decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da

operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari,

essendo finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione

impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via

amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda

stabilita per la contravvenzione commessa - alla richiesta di

archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico

ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione

penale (v. ordinanza n. 121 del 1998);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina

sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 77 della Costituzione, dal pretore di Grosseto, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola