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Ordinanza 402/1998 ECLI:IT:COST:1998:402 Generato dall'IA

Ordinanza 402/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 402/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 402/1998 · Corte costituzionale: rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro

Parole chiave

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indennità d'espropriazione indennità di residenza indennizzo statale amministrazione regionale indennità di nuova sistemazione indennità di prima sistemazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20

della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme

sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con n. cinque

ordinanze emesse il 18 febbraio, l'11 marzo (n. 2 ordinanze), il 22

aprile ed il 27 maggio 1997 dalla Corte di Appello di Trento,

rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 16, 24, 36 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con cinque ordinanze

emesse tra il 18 febbraio ed il 27 maggio 1997, nel corso di

altrettanti giudizi di opposizione alla stima di indennità relative

ad espropri (r.o. nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del 1997), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19

della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme

sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono, in

materia di espropriazione, un sistema indennitario incentrato su

parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti

al valore reale dell'area occupata, ciò che, ad avviso della Corte

rimettente, potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei

diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del

"serio ristoro";

che, nei casi in esame, l'indennità di cui si tratta

risulterebbe addirittura inferiore - ove si escluda l'ulteriore

abbattimento del quaranta per cento, per non essere stati i privati

interessati posti nella condizione di accettare l'indennizzo offerto,

sempre secondo la prospettazione delle anzidette ordinanze - a quella

ricavabile dall'art. 5-bis della legge statale di riforma

economico-sociale n. 359 del 1992, i cui principi prevalgono anche

sugli ordinamenti regionali e provinciali;

che, inoltre, ad avviso del collegio a quo, l'applicazione dei

criteri di cui alla impugnata normativa comporterebbe una

irragionevole discriminazione tra espropriati, titolari di proprietà

nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale,

rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei

terreni;

che, infine, l'indennizzo su base tabellare, eccessivamente

rigido e vincolante per il giudice, non garantirebbe all'espropriato

una difesa che comporti in sede giudiziale la effettiva riparazione

della subita lesione del diritto;

che l'impugnativa viene estesa anche agli artt. da 11 a 16,

nonché all'art. 20 della stessa legge, in quanto strettamente

collegati ai primi, sicché la eventuale abrogazione degli artt. 17,

18 e 19, con sostituzione ad essi dell'art. 5-bis della legge n. 359

del 1992, determinerebbe un grave scoordinamento normativo ed

insormontabili difficoltà applicative, ove non accompagnata dalla

caducazione anche delle altre norme citate;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza R.O. n. 190 del 1997

ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha

chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza della questione sollevata, ovvero che la stessa

sia dichiarata inammissibile od infondata.

Considerato che i giudizi, vertendo su identiche questioni, possono

essere riuniti per una decisione contestuale;

che, successivamente alla rimessione delle presenti questioni, il

legislatore provinciale di Trento è nuovamente intervenuto nella

materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel

supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 15 settembre 1998, n. 38,

la quale ha apportato modifiche alla impugnata legge n. 6 del 1993;

che, in particolare, l'art. 41 della citata legge sopravvenuta,

al comma 6, ha sostituito l'art. 14 della legge provinciale n. 6 del

1993, concernente l'indennità di espropriazione per le aree

edificabili, ora determinata "dalla media aritmetica fra il valore

che le aree stesse avrebbero in una contrattazione sul libero mercato

immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il

valore agricolo determinato ai sensi dell'art. 13";

che lo stesso art. 41 della legge provinciale di Trento n. 10 del

1998, al comma 16, stabilisce che, per le indennità notificate

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (come

nei casi sottoposti al giudice a quo), i promotori della

espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità

possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere la

rideterminazione della indennità secondo la nuova disciplina;

che, alla luce del significativo mutamento intervenuto nel quadro

normativo, e avuto riguardo, in particolare, alla disposizione

transitoria che espressamente consente agli interessati la opzione

per l'applicazione della disciplina sopravvenuta, appare necessario

restituire gli atti al giudice a quo, affinché valuti la persistenza

del requisito della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte

d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola