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Ordinanza 379/1998 ECLI:IT:COST:1998:379 Generato dall'IA

Ordinanza 379/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 379/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

Regesto Legislator

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art. 230-bis cod. civ; Ordinanza 379/1998 · Corte costituzionale: attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

Parole chiave

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assicurazione invalidità presupposto assicurativo assicurazione per i superstiti diritto a una copertura assicurativa più estesa obbligo legale di assicurazione sottoassicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 230-bis cod. civ
che siffatta interpretazione, considerando che l'art. 230-bis
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti

attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promosso

con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 del Tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra il Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e Mezzanotte Luigi iscritta al n. 293

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado

di appello il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del

lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi);

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nell'indicare

tassativamente i familiari coadiutori ai quali viene estesa

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti, sembra non ricomprendere in tale categoria i familiari

legati al titolare dell'attività commerciale dal terzo grado di

parentela, sicché nel caso specifico il ricorrente, nipote del

titolare, dovrebbe essere escluso dalla predetta assicurazione;

che siffatta interpretazione, considerando che l'art. 230-bis

cod. civ., nel regolare l'impresa familiare, ricomprende nella stessa

i parenti fino al terzo grado, appare al Tribunale rimettente lesiva

degli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ciò anche alla luce delle

sentenze n. 485 del 1992 e n. 170 del 1994 di questa Corte.

Considerato che, successivamente alla rimessione della presente

questione, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 206,

ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti di cui alla norma in esame "è estesa ai

parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi

nell'ambito di applicazione dell'art. 3" della legge n. 613 del 1966

e che siano in possesso dei relativi requisiti;

che il successivo comma 207 del medesimo art. 1 ha sancito

l'efficacia retroattiva di tale estensione, con facoltà per gli

interessati di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti

contributivi;

che pertanto, alla luce di tale ius superveniens gli atti debbono

essere restituiti al giudice a quo, affinché valuti la perdurante

rilevanza della prospettata questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola