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Ordinanza 369/1998 ECLI:IT:COST:1998:369 Generato dall'IA

Ordinanza 369/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 369/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Gregorio e dell'ENPALS nonché, gli atti di intervento del Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza 369/1998 · Corte costituzionale: Gregorio e dell'ENPALS nonché, gli atti di intervento del Presidente

Parole chiave

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mantenimento della previdenza diritti a pensione deducibilità dei contributi di mantenimento tasso di contribuzione aliquota della rendita d'invalidità suddivisione della previdenza professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 settembre

1996 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra

Bertocchi Sergio e Di Credico Gregorio e l'ENPALS, iscritte ai nn.

1222 e 1336 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Bertocchi Sergio, Di Credico

Gregorio e dell'ENPALS nonché, gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Angelo Curti per l'ENPALS e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di due controversie promosse da cantanti

lirici professionisti contro l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) il pretore di

Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 11,

comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica);

che a parere del giudice a quo, mentre il sistema di

contribuzione fissato in precedenza prevedeva l'obbligo per il

lavoratore di versare l'aliquota del 14,70 per cento fino

all'ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, e che

sull'eccedenza rispetto a tale somma venisse applicato un contributo

di solidarietà nella misura del 3 per cento, la norma impugnata, nel

modificare il terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.

1420, ha elevato l'aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha

stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla

concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo

di solidarietà dal 3 al 5 per cento;

che pertanto la norma impugnata, nell'aggravare l'onere di

contribuzione a carico del lavoratore in fase di attività, non ha

provveduto ad elevare anche la retribuzione massima calcolabile ai

fini del computo della pensione, somma che l'art. 12, settimo comma,

del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 continua a fissare in lire

315.000;

che il pretore rimettente, pur affermando, in punto di rilevanza,

che non occorre in questa fase del processo una specifica istruttoria

sulla situazione concreta, ritiene che la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata avrebbe concrete

ripercussioni sull'ammontare del trattamento di quiescenza dei

ricorrenti; nel merito, osserva che aver innalzato l'obbligo di

contribuzione a carico dei lavoratori mantenendo fermo, nel contempo,

il tetto della retribuzione pensionabile, ha creato un'evidente

sperequazione dei trattamenti di quiescenza, rompendo quel principio

di proporzionalità che sta alla base dell'intero sistema

pensionistico, come anche questa Corte ha evidenziato nella sentenza

n. 173 del 1986, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione;

che nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti, con

due atti di identico contenuto, i ricorrenti Bertocchi Sergio e Di

Credico Gregorio, concludendo per l'accoglimento della prospettata

questione;

che si è costituito anche l'ENPALS, con apposito atto,

sostenendo la infondatezza della sollevata questione;

che parimenti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata o che

gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo esame della

rilevanza.

Considerato che i giudizi, vertendo su identica questione, possono

essere riuniti per una decisione contestuale;

che successivamente alla rimessione delle presenti questioni il

legislatore è intervenuto, col decreto legislativo 30 aprile 1997,

n. 182, ridisciplinando complessivamente la materia del regime

pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

che, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ha

parificato dal 1 gennaio 1997 il contributo a carico dei lavoratori a

quello dell'assicurazione generale obbligatoria; il successivo comma

8 del citato decreto ha mantenuto l'obbligo contributivo sulla

retribuzione giornaliera non eccedente la somma di lire un milione,

mentre il comma 10 del medesimo art. 1 ha sostituito l'art. 12, comma

settimo, del d.P.R. n. 1420 del 1971, stabilendo che la retribuzione

pensionabile, attualmente ferma a lire 315.000 gionaliere, venga

rivalutata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

che le due ordinanze di rimessione, peraltro, non indicano

espressamente la data di pensionamento dei due lavoratori e l'entità

dei compensi dai medesimi percepiti successivamente al 1 gennaio

1992, data di entrata in vigore della norma impugnata;

che alla luce delle esposte considerazioni e del significativo

mutamento del quadro normativo, nel quale è anche previsto un

sistema di rivalutazione del tetto pensionabile, appare opportuno

restituire gli atti al giudice a quo, affinché valuti la permanenza

del requisito della rilevanza e le soluzioni del merito,

eventualmente provvedendo ad una precisazione dei termini della

questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola