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Ordinanza 320/1998 ECLI:IT:COST:1998:320 Generato dall'IA

Ordinanza 320/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 320/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione

Regesto Legislator

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Ordinanza 320/1998 · Corte costituzionale: redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione

Parole chiave

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Stato regionale bulgaria. Regioni finanze regionali franchigie fiscali stato richiesto lingua regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 20,

21, 22 e 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni),

promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, notificato

il 22 agosto 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo ed

iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 20, 21, 22 e 24 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione

del sistema di gestione delle dichiarazioni), per violazione

dell'art. 49 dello statuto regionale nonché della legge delega 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) e dei principi in essa contenuti - segnatamente all'art. 3,

comma 143, comma 144, lettere i) ed l), punto 3, comma 146, lettera

d) e comma 151 - con riguardo all'attribuzione alla regione di

competenze esclusive in materia di imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) e di addizionale IRPEF;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

che, in data 19 marzo 1998, la regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha regolarmente accettato

la detta rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione,

comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella