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Ordinanza 301/1998 ECLI:IT:COST:1998:301 Generato dall'IA

Ordinanza 301/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 301/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 301/1998 · Corte costituzionale: 9 della legge 4

Parole chiave

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propaganda elettorale corruzione elettorale reato politico elezione nell'ambito dei diritti politici cauzione elettorale comunicazione politica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4

aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda

elettorale), e dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993,

n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,

del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con

ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, nel

procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro, iscritta al n. 536

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Lanzarini Pietro;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Francesco Guizzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.

212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), e

dell'art.29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale);

che, con successiva ordinanza del 26 maggio 1997, lo stesso

giudice ha integrato, con la motivazione, l'ordinanza precedentemente

resa;

che, ad avviso del rimettente, i fatti posti a carico

dell'imputato, riguardanti figure di reato relative alla propaganda

elettorale, avrebbero caratteristiche omogenee rispetto a tutte le

altre figure di illecito punite con la sanzione amministrativa;

che si paleserebbe, pertanto, una ingiustificata disparità di

trattamento sanzionatorio dei fatti in esame, censurabile allo stesso

modo della sentenza n. 52 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso,

a fine di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su

automobile, essendo la fattispecie in contrasto con la nuova

disciplina tendente alla completa decriminalizzazione della materia;

che si è costituita, con memoria in data 9 settembre 1997, la

parte privata, Lanzarini Pietro;

che, ad avviso di quest'ultimo, delle due violazioni contestate,

la prima (quella di cui all'art. 9 della legge n. 212 del 1956)

sarebbe espressamente "depenalizzata" dalla legge n. 515 del 1993, e

la seconda (quella di cui all'art. 29 della legge n. 81 del 1993)

sarebbe affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale

accertato con la citata sentenza n. 52 del 1996, perché

sanzionerebbe penalmente una condotta, qual è l'affissione di

manifesti privi dell'indicazione del committente, omogenea a quelle

già sottratte a ogni conseguenza penale;

che la parte privata ha concluso, pertanto, per la declaratoria

di illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, della

legge n. 81 del 1993.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione, sebbene motivata con

un provvedimento successivo, non si coglie il nesso di rilevanza fra

le questioni sollevate e il giudizio pendente avanti al giudice a

quo, atteso che, a tacer d'altro, l'art. 9 della legge n. 212 del

1956, che vieta l'affissione di stampati, giornali murali o altri

manifesti di propaganda, nel giorno precedente le elezioni, punisce

tali condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000

a L. 2.000.000, ai sensi dell'art. 15, comma 17, della legge n. 515

del 1993, e non con la sanzione penale;

che non è dato sapere, altresì, se la violazione riguarda la

competizione nelle elezioni amministrative, per la quale l'art. 29,

commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993, sanzionato dall'art. 15

della legge n. 515 del 1993, stabilisce la multa da L. 1.000.000 a L.

50.000.000 per la mancata indicazione del nominativo del committente

responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale, o se

invece concerne la competizione elettorale politica, per la quale lo

stesso identico precetto, contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge

n. 515, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria,

identica nel numerario;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la

disciplina della propaganda elettorale);

b) dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81

(Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del

consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Bologna, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica