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Ordinanza 297/1998 ECLI:IT:COST:1998:297 Generato dall'IA

Ordinanza 297/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 297/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 297/1998 · Corte costituzionale: alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità guida in stato di inattitudine imbarcazioni da diporto pena sproporzionata diritto dei trasporti adeguatezza nel principio di proporzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo

comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni

alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto

nautico), in relazione all'art. 1231 del codice della navigazione,

promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1997 dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento

penale a carico di Ditadi Alessandro, iscritta al n. 825 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di

Alessandro Ditadi, imputato del reato di cui all'art. 39, primo

comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione

da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge

26 aprile 1986, n. 193 -, per aver condotto, il 2 settembre 1996,

un'imbarcazione con motore fuoribordo da 50 cavalli senza essere in

possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero

richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura

di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena

dell'ammenda di lire 600.000;

che il g.i.p. considerava pacifica la materialità della condotta

ascritta ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa

invocata dal pubblico ministero, non risultando che la navigazione

intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi;

che lo stesso g.i.p., con ordinanza emessa il 25 giugno 1997,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art. 39

della legge 11 febbraio 1971, n. 50), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, in quanto esso stabilisce un trattamento

sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di

conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per

conto terzi), di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna

senza il prescritto titolo professionale, punita - secondo il

prevalente orientamento della Corte di cassazione - ai sensi

dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una ingiustificata

disparità di trattamento fra due situazioni, di cui in realtà

sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più gravemente

sanzionata rispetto alla prima, giacché nel primo caso si tratta di

navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione

professionale;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa

Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la

ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile

soltanto se esse siano identiche o, quanto meno, pienamente omogenee

(v., per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237

del 1995, n. 139 del 1984);

che, inoltre, la configurazione delle fattispecie criminose

appartiene "alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile

discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta

irragionevolezza" (v., per tutte, le sentenze n. 84 del 1997, n. 313

del 1995, n. 341 del 1994, n. 333 del 1991);

che le due fattispecie indicate dal giudice a quo relative

entrambe alla conduzione di un'imbarcazione, non sono omogenee,

essendo diversi: a) lo scopo dell'attività, in un caso diportistico

e nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che può

riflettersi anche su quella dell'imbarcazione -, in un caso non

professionale e nell'altro professionale; c) il titolo la cui

mancanza è sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla

guida (differenziata, in origine, a seconda delle caratteristiche del

natante e, oggi, a seconda della specie di navigazione, e che di per

sé non consente il trasporto di persone, per il quale è necessario

un apposito titolo professionale, ai sensi dell'art. 10 del d.-l. 21

ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647)

e nell'altro in un titolo professionale (anch'esso diversificato in

varie qualifiche e che, comunque, deve essere integrato da una

speciale autorizzazione per consentire il trasporto di persone per

conto terzi, in base all'art. 134 del codice della navigazione ed

all'art. 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);

che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato dal

giudice a quo essere raffrontato in modo pertinente con la norma

impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di

per sé, non risulta irragionevole.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio

1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito

dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica