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Ordinanza 295/1998 ECLI:IT:COST:1998:295 Generato dall'IA

Ordinanza 295/1998 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 295/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Siciliana, nel procedimento relativo al decreto n. 3105 del 22 giugno

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 295/1998 · Corte costituzionale: 3105 del 22 giugno

Parole chiave

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aumento della pigione canone del diritto di superficie equo canone pigione scalare modifica dei contributi alimentari adeguamento al rincaro

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996

dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione

Siciliana, nel procedimento relativo al decreto n. 3105 del 22 giugno

1994 della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia -

sezione distaccata di Catania - iscritta al n. 730 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di controllo la relativa

sezione della Corte dei conti per la regione Siciliana ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che a parere del giudice rimettente la norma impugnata, nel

disporre, a decorrere dal 1 gennaio 1994, un aumento dei canoni degli

alloggi concessi in uso da parte dell'Amministrazione statale in

favore dei propri dipendenti, senza nulla dire in relazione ai

contratti in corso, impone di estendere l'aumento anche a tali

contratti;

che siffatta interpretazione, da ritenersi obbligata, implica una

lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché la

situazione dei conduttori di alloggi di proprietà statale viene ad

essere discriminata rispetto a quella dei conduttori di alloggi di

proprietà privata; mentre per questi ultimi, infatti, ogni aumento

del canone decorre dopo un anno dalla conclusione del contratto, i

primi si vedono imposto unilateralmente siffatto aumento, prima della

scadenza annuale di cui all'art. 24 della legge n. 392 del 1978 ed in

maniera incompatibile con le regole contrattuali sottoscritte da

entrambe le parti;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata non fondata, perché la norma impugnata non crea

alcuna disparità di trattamento ed assimila il canone di locazione

dei beni pubblici alle regole fissate per le concessioni

amministrative.

Considerato, preliminarmente ad ogni altro rilievo, che la norma

impugnata dispone che i criteri per la rideterminazione dei canoni in

oggetto siano fissati, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della disposizione, con decreti dei Ministri interessati,

emanati di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori

pubblici;

che tali decreti a tutt'oggi non risultano essere stati ancora

emanati;

che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto ai

criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di

causa, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi

manifestamente inammissibile, dal momento che l'assenza dei predetti

decreti rende sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed

inattuale la lamentata lesione (v. ordinanza n. 57 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica